CCNL dipendenti dei Consorzi di bonifica 2019-2022

Tipo: CCNL BONIFICA
Settore: bonifica e miglioramento fondiario
Data della firma: 09/12/2019
Decorrenza: 01/01/2019
Scadenza: 31/12/2022
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2015-2018 (contratto)
2015-2018 (accordo)
2012-2014 (accordo)
2010 (biennio economico)
2008-2011 (accordo)
2008-2011 (contratto)
2004-2007 (contratto)
2002 (biennio economico)
2000-2003 (contratto)
1998 (biennio economico)
1994-1997 (contratto)
1978 (biennio economico)
1975-1977 (contratto)

 

Contenuti

Premessa
Art. 2 – CLASSIFICAZIONE
Art. 20 – Permessi retribuiti e non retribuiti
Art. 51 – Reperibilità
Art. 55 – Sospensione dal servizio
Art. 56 – Licenziamento in tronco
Art. 69 – Prestazioni del quadro a favore di più consorzi
Art. 79 – Banca delle ore
Art. 92 – Congedi per eventi e cause particolari
NOTA A VERBALE ART. 158
AUMENTI DA CORRISPONDERE PER GLI ANNI 2019-20-21-22 (5,6%)
FERIE SOLIDALI
Modifica allegato U “Molestie sessuali e mobbing”

 

Il giorno 9 dicembre 2019, presso la sede dello SNEBI, in Roma, via di S. Teresa, n. 23

Tra

il Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica, dí Irrigazione e di Miglioramento Fondiario (SNEBI), rappresentato dal Presidente Rag. Alessandro Folli, dal Segretario Nazionale Dott. Massimo Gargano, dai componenti la Commissione trattative: Avv. Luciana Di Pierdomenico, Sig.ra Elide Stancari, P.A. Alberto Asioli, Dott. Dino Assietti, Sig. Fabio Bellacchi, Prof. Marsio Blaiotta, Ins. Luigi Lecchi, Dott. Michele Maiani, Dott. Paul Nicolodi, Sig. Giuseppe Romano, Dott. Alfonso Santagata, Sig. Pietro Zirattu e dai componenti il Comitato tecnico: Dott.ssa Sabrina Cirfera, Dott.ssa Candia Marcucci, Dott.ssa Angela Zerga, Avv. Dario Avagliano, Ing. Fabio Bizzini, P.A. Andrea Crestani, Ing. Mario Fossati, Dott. Massimo Lazzarini, Dott. Andrea Renna e Dott. Francesco Santoro assistiti dal Dott. Riccardo Fornelli,

e

la FLAI—CGIL, rappresentata dalla Segretaria Nazionale Signora Tina Balì, assistita dal Signor Andrea Coinu e dalla delegazione trattante (v. elenco allegato)

la FAI—CISL, rappresentata dalla Segretaria Nazionale Signora Raffaella Buonaguro, assistita dai Signori Stefano Faiotto, Giovanni Mattoccia e Giuseppe Vito Fai-CISL e dalla delegazione trattante (v. elenco allegato)

la FILBI—UIL, rappresentata dal Segretario Generale Signor Gabriele De Gasperis, assistito dalla Signora Francesca Torregrossa e e dalla delegazione trattante (v. elenco allegato)

Premesso

—› che la parti come sopra costituite, intendono evidenziare le funzioni che i Consorzi di bonifica svolgono sul territorio, secondo i principi fondamentali della legislazione nazionale e le norme specifiche dettate dalle leggi regionali, per la difesa e protezione del suolo, per l’approvvigionamento e la gestione delle acque a prevalente uso irriguo e per la tutela dell’ambiente, ritenendo importante, infatti, ricordare che la bonifica, in relazione al modificarsi delle esigenze del territorio e della società, ha adeguato la propria azione: da bonifica igienica, a bonifica idraulica, a bonifica di valorizzazione e sviluppo attraverso l’irrigazione, a bonifica di salvaguardia ambientale;

—› che i Consorzi di bonifica per il loro continuo processo di rinnovamento, attualmente, costituiscono sul territorio italiano i soggetti operativi che offrono

un decisivo contributo alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare, nonché al settore delle energie rinnovabili e che ciascuno di questi settori contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo dello sviluppo economico sostenibile ed alla competitività del Paese Italia legati alla distintività ed originalità richiesta dal mercato globale.

Prendono atto

—› del percorso evolutivo che ha permesso di riconoscere, oggi, alla bonifica integrale il tratto distintivo della multifunzionalità, avallato dalla stessa Corte Costituzionale. Un ruolo strategico sul territorio, con riferimento specifico alla sicurezza fisica dello stesso, realizzata attraverso le attività di prevenzione e riduzione del rischio idraulico, per la realizzazione degli scopi di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e gestione del patrimonio idrico, per gli usi di tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi: alla sicurezza territoriale si unisce, con l’apporto di disponibilità di acqua attraverso l’irrigazione, la sicurezza alimentare e quella ambientale. Le acque irrigue infatti non determinano soltanto l’aumento di produttività dei terreni, ma garantiscono la qualità dei prodotti e consentono programmazione ed elasticità delle produzioni;

—› della fondamentale incidenza dell’irrigazione sull’ambiente in relazione alla tutela degli ecosistemi acquatici e terrestri attraverso l’azione di ricarica delle falde che contribuiscono alla tutela del sistema idrico sotterraneo, al mantenimento della biodiversità né può sottovalutarsi la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente naturalistico attraverso le risorgive ed i fontanili, alimentati dalle irrigazioni a scorrimento della pianura padana.

—› della necessità di un riposizionamento del ruolo dei Consorzi nei confronti del territorio, dei cittadini, delle imprese tutte e dell’opinione pubblica, privilegiando, nei contenuti e negli atteggiamenti, la ricerca di una nuova e diversa reputazione riconosciuta “da terzi”, la trasparenza interna ed esterna al sistema, l’assunzione di responsabilità nel fornire risposte dettate dai cambiamenti climatici e dalle richieste dei cittadini;

—› di proseguire in tempi ragionevolmente rapidi, nelle attività di miglioramento per continuare ad essere da stimolo e da esempio al territorio, e con lo sguardo teso verso obiettivi ad alto impatto reputazionale e di elevata concretezza.

Tenuto conto

—› che la sicurezza territoriale richiede azioni coordinate e sinergiche tra i diversi soggetti istituzionalmente competenti e che i Consorzi hanno provveduto negli anni a dare vita alla necessaria concertazione e collaborazione sul territorio attraverso gli strumenti che la legislazione contempla: in molte regioni i Consorzi di bonifica figurano tra gli attori/animatori principali delle azioni ambientali, a fianco degli altri soggetti, pubblici e privati, interessati e impegnandosi, nel rispetto delle competenze di ciascuno, ad operare attivando tutti gli strumenti partenariali utili al pieno raggiungimento degli obiettivi condivisi.

Sottolineano

—› l’autorevolezza del Protocollo di Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, riferimento puntuale per la disciplina nazionale e regionale di settore che dettato il ruolo, le funzioni ed i poteri dei Consorzi di bonifica e che rappresenta un chiaro esempio di competenza concorrente Stato-Regioni per il governo del territorio, come riconosciuto da una recente sentenza della Corte Costituzionale.

Auspicano

—› un rafforzamento dell’autogoverno con la costante riduzione di anomale e, in molti casi, ultradecennali situazioni di gestioni commissariali; principi che trovano già riscontro nelle linee guida dei Consorzi di bonifica attraverso la delimitazione territoriale di competenza e l’autogoverno, ossia la partecipazione diretta dei consorziati, ma che vanno implementati e rafforzati strumentalmente. Confermano infatti che l’autogoverno costituisce elemento di forza del sistema consortile di particolare valenza istituzionale ed economico-sociale, atteso che per i consorziati, oltre che l’amministrazione dell’ente consortile, è prevista la partecipazione finanziaria.

Considerato

—› che con nota 5 aprile 2018 le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Flai-CGIL, Fai-CISL e Filbi-UIL hanno disdettato il CCNL 24 luglio 2017 per i dipendenti consortili, in scadenza al 31 dicembre 2018;

—› che con successiva nota del 1° ottobre 2018 Le citate Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno presentato il documento di richieste per il rinnovo del citato CCNL 24 luglio 2017;

—› che le trattative per la stipula dell’accordo di rinnovo del più volte citato CCNL 24 luglio 2017 sono iniziate in data 18 dicembre 2018;

—› che dopo numerosi incontri e specifici approfondimenti in sede tecnica, nel corso dei quali le parti contraenti hanno reciprocamente rappresentato le rispettive posizioni, si è convenuto di procedere su specifici punti della trattativa che avrebbero potuto consentire una intesa tra le parti;

—› che conseguentemente, le parti hanno ritenuti con senso di responsabilità, definire la trattativa attraverso l’individuazione di una soluzione di compromesso che fosse, nei limiti del possibile, rispettosa delle esigenze di contenimento dei bilanci dei Consorzi e delle aspettative dei lavoratori.

Tutto ciò premesso

—› le parti, come sopra costituite, stipulano le seguenti ipotesi di accordo collettivo nazionale.

  • Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.
  • I testi degli articoli del CCNL 24 luglio 2017 di seguito indicati sono sostituiti:

Art. 2 – CLASSIFICAZIONE

NOTA A VERBALE

Le parti, al fine di permettere agli enti consortili di valorizzare appieno le professionalità dei propri dipendenti, convengono sulla necessità di costituire un Gruppo di lavoro paritetico con il compito di rivedere e indicare, entro tempi certi, le eventuali modifiche da apportare relativamente ad alcuni elementi della classificazione del personale, tanto nelle declaratorie quanto nei profili professionali.

Tale Gruppo di lavoro formulerà entro il 31/12/2021 le proposte di modifica da apportare al presente articolo e potrà essere convocato a richiesta di una delle parti.

Alle Aree C e D si aggiunge l’ultimo comma dell’Area B relativo alla formazione incentivante.

Art. 20 – Permessi retribuiti e non retribuiti

OMISSIS

Ai dipendenti membri di organi direttivi provinciali / territoriali, ad eccezione di quelli indicati al 4° comma, sono concessi permessi sindacali retribuiti fino a 12 giorni lavorativi all’anno cumulabili per non più di tre giorni consecutivi.

Il numero dei dipendenti, eletti o nominati membri di organi direttivi provinciali / territoriali, che hanno diritto ai permessi sindacali di cui al precedente comma, in ogni singolo

Consorzio, non può superare il numero di

OMISSIS

Art. 51 – Reperibilità

I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperibili fuori dell’orario ordinario dí lavoro nel caso in cui il Consorzio ne faccia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi, al fine dì una maggiore conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro dei propri dipendenti predisporranno con cadenza almeno bimestrale il calendario dei turni di Reperibilità Programmata ed indicheranno, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro.

Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità.

I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un recapito che al Consorzio di rintracciarli in modo che possano prestare immediatamente la loro opera ove questa sia necessaria.

La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori.

Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, durante il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo:

–           reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 20,006 (+5;)

–           reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 30,00 (+10.)

Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavoro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne).

Nota a verbale

Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservati.

Art. 55 – Sospensione dal servizio

La sospensione dal servizio consiste nell’allontanamento dal posto con privazione della retribuzione per un periodo:

1) sino a tre giorni:

a) per maggiori gravità nelle infrazioni previste all’articolo precedente;

b) per recidiva nelle mancanze commesse nello stesso anno, per le quali fu inflitta la sanzione della censura scritta;

c) per contegno scorretto verso l’Amministrazione consortile, i colleghi, i dipendenti, il pubblico;

d) per insubordinazione;

e) per inosservanza del segreto d’ufficio che non abbia prodotto conseguenze dannose al Consorzio;

f) per tolleranza di irregolarità di servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente;

g) per denigrazione dell’Amministrazione consortile o dei superiori;

h) in genere per mancanze che, senza rivestire carattere di particolare gravità, siano lesive del decoro, della funzione o della disciplina.

2) Da quattro a dieci giorni:

i) per maggiori gravità o per recidiva entro due anni, nelle infrazioni previste alle lettere da c) ad h);

I) per ripetizione entro l’anno della recidiva di cui alla lettera b);

m) per uso dell’impiego a fini personali;

n) per abuso di autorità o di fiducia che abbia recato danno al Consorzio;

o) per inosservanza del segreto d’ufficio che abbia recato danno al Consorzio.

La condanna a pena detentiva, qualora non dia luogo a licenziamento, comporta la sospensione di diritto dal servizio fino a quando non sia stata scontata la pena, prescindendosi dal limite di dieci giorni.

Art. 56 – Licenziamento in tronco

Il licenziamento in tronco viene inflitto:

  1. per notevoli gravità o per recidiva nelle infrazioni previste alle lettere da n) a p) dell’art. 55;
  2. per reiterazione, rispettivamente, entro H biennio o entro l’anno della recidiva prevista alle lettere I) e m) dell’art. 55;
  3. per atti che rivelino mancanza del senso dell’onore o del senso morale e che arrechino grave pregiudizio al prestigio del Consorzio;
  4. per violazione dolosa dei doveri d’ufficio con grave pregiudizio del Consorzio o di privati ovvero per perturbazione della sicurezza pubblica;
  5. per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dai dipendenti;
  6. per furto o danneggiamento doloso, anche se soltanto tentati, alle opere od ai materiali di pertinenza del Consorzio;
  7. per accettazione o richiesta di compensi, partecipazione a benefici in relazione agli affari trattati per ragioni d’ufficio;
  8. per reiterato insufficiente rendimento.

Il licenziamento in tronco è adottato dall’Amministrazione consortile, esperita la procedura di contestazione degli addebiti di cui al 3° comma dell’art. 52.

Il licenziamento in tronco non comporta la perdita del trattamento di quiescenza maturato.

Art. 69 – Prestazioni del quadro a favore di più consorzi

Al requisito dell’esclusività delle prestazioni di cui all’art. 1 può derogarsi unicamente nell’ipotesi in cui, in seguito ad appositi accordi intercorsi tra le rispettive Amministrazioni, nonché tra queste e l’interessato, il quadro esplichi contemporaneamente le sue funzioni nell’interesse di due o più Consorzi oppure di un Consorzio e di associazioni nazionali e regionali di Consorzi.

In tale caso, ai soli effetti della determinazione del trattamento economico, si intende instaurato un unico rapporto ed i relativi oneri sono ripartiti tra i Consorzi e le Associazioni sulla base degli accordi intercorsi.

Art. 79 – Banca delle ore

I Consorzi potranno consentire, a richiesta dei dipendenti, alla trasformazione, in tutto o in parte, delle prime 50 ore annue di lavoro straordinario prestato da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario.

Relativamente agli operai avventizi con almeno 78 giorni di attività, anche non continuativi, le 50 ore annue potranno essere trasformate in misura direttamente proporzionale alla durata del contratto.

La richiesta di trasformazione delle prime 50 ore di lavoro straordinario in altrettante ore di riposo compensativo dovrà essere inoltrata dai lavoratori al Consorzio entro il mese di gennaio di ciascun anno.

I riposi compensativi potranno essere goduti non prima di quindici giorni dalla data di svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario che hanno dato luogo al riconoscimento dei riposi medesimi e comunque non oltre il primo semestre dell’anno solare successivo.

Per il godimento dei riposi compensativi di prestazioni di lavoro straordinario, che non potranno essere cumulati con le ferie, con i permessi ordinari e con i recuperi delle festività soppresse, è inoltre necessario che non risulti contemporaneamente assente per il medesimo motivo più del 5% del personale e che, nei giorni richiesti dai lavoratori, non ostino imprescindibili esigenze organizzative e funzionali degli uffici e degli impianti consortili.

Le ore di lavoro straordinario trasformate in ore di riposo compensativo non entrano nel calcolo del numero massimo di ore di lavoro straordinario effettuabili, salvo comprovate esigenze di carattere eccezionale, nel corso dell’anno.

Verranno adeguati i commi successivi al 2°.

Art. 92 – Congedi per eventi e cause particolari

Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 53 dell’8 marzo 2000, i dipendenti consortili hanno

diritto a 3 giorni di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore risulti da certificazione anagrafica. Gli operai avventizi con almeno 90 giorni di attività, anche non continuativa, hanno diritto a due giorni di permesso ad evento in caso di decesso del coniuge o parenti entro il 1° grado.

In alternativa, nei casi di documentata grave infermità dei soggetti di cui al precedente comma, i dipendenti interessati possono concordare con il Consorzio diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.

I dipendenti consortili possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni.

Durante tale periodo il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Il congedo non è computabile nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

Per l’assistenza al minore con handicap grave spettano i permessi previsti dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla L. 8 marzo 2000, n. 53.

La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere ha diritto, ai sensi di quanto stabilito nell’articolo 24 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80, di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi. La stessa potrà usufruire di tale congedo, nell’arco temporale di tre anni, potendo scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.

Relativamente a modalità di preavviso, misura e modalità di percezione dell’indennità di tale congedo trova applicazione quanto previsto nei commi 3 e 4 dell’articolo 24 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 e successive modificazioni.

NOTA A VERBALE ART. 158

Verrà costituito un Gruppo di lavoro paritetico con il compito di rivedere ed indicare eventuali modifiche da apportare al presente articolo entro tempi certi relativamente alle agibilità sindacali previste agli articoli 11, 12, 13, 20, 29 del presente CCNL con riferimento esclusivo alla numerica delle RSA/RSU ed alle ore di assemblea in caso di fusioni.

Tale Gruppo di lavoro formulerà, obbligatoriamente entro il 31/12/2021, le proposte di modifica da apportare al presente articolo e potrà essere convocato a richiesta di una delle parti.

Le eventuali nuove fusioni a fronte di processi di riforme regionali dì un numero consistente di Consorzi, che sarà valutata dai Gruppo di lavoro, comporterà la conservazione delle precedenti agibilità sindacali sopra indicate

AUMENTI DA CORRISPONDERE PER GLI ANNI 2019-20-21-22 (5,6%)

FERIE SOLIDALI

Nel rispetto dei limiti stabiliti dal D.lgs. n. 66/2003 in materia di orario di lavoro, i lavoratori

possono cedere a titolo gratuito, i riposi e le ferie maturate ad altri lavoratori dipendenti

dello stesso datore di lavoro.

I dipendenti di uno stesso consorzio possono volontariamente cedere le giornate di ferie nella propria disponibilità fino ad un massimo  di giorni 10 complessivi per ciascun anno eccedenti comunque la misura di quattro settimane annuali, come previsto da D.lgs. 8′ aprile 2003, n. 66, in materia di riposi e ferie minimi di cui il lavoratore deve irrinunciabilmente usufruire.

Lo strumento previsto nel presente articolo può essere utilizzato dai lavoratori bisognosi di riposi e ferie per assistere i figli, componenti del nucleo famigliare e/o parente ed affini di primo           grado che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.

Ai fini dell’attuazione dell’Istituto, i lavoratori che si trovino nelle condizioni di necessità possono avanzare la richiesta, reiterabile, di utilizzo di “ferie solidali”, per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza’ previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità, rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica.

La fruizione delle ferie solidali resta comunque vincolata a preventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente.

Il consorzio, ricevuta la richiesta, rende nota al personale dipendente l’esigenza, in forma rigorosamente anonima di “ferie solidali” e invita i propri dipendenti, su base volontaria, a indicare la loro adesione alla richiesta, con l’indicazione della quantità di giorni che intendono cedere.

Il consorzio fatte le opportune verifiche, attuerà gli adempimenti conseguenti.

Una volta acquisite le “ferie solidali” rimangono definitivamente nella disponibilità del dipendente richiedente.

L’applicazione dell’accordo non comporterà oneri aggiuntivi per il Consorzio.

Modifica allegato U “Molestie sessuali e mobbing”

Le parti convengono di modificare il suddetto Allegato alla luce dell’accordo 26 aprile 2007 “Accordo quadro sulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro”