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FERRERO 2018-2022

LE PERSONE IN FERRERO 

Alla luce della lunga tradizione dell’Azienda, da sempre orientata a ribadire la centralità della Persona nel sistema dei valori Ferrero, negli anni sono state individuate e messe in atto diverse iniziative finalizzate ad una maggiore attenzione verso i dipendenti, con particolare riguardo alla

conciliazione tra i tempi di lavoro e quelli di vita familiare e sociale. Le Parti, prendendo atto dei positivi risvolti emersi dall’attivazione della Commissione “Le persone in Ferrero”, che si conferma uno strumento di condivisione e diffusione dei risultati relativi alle varie iniziative e di promozione della cultura delle pari opportunità, convengono sulle iniziative di seguito riportate:

 

1) Visite pediatriche

Al fine di garantire a tutti i lavoratori una adeguata assistenza medica per i propri figli in età pediatrica (0-14 anni), aggiuntiva rispetto a quella fornita

zio Sanitario Nazionale, l’Azienda ha confermato la propria volontà unilaterale e liberale, di continuare a organizzare un servizio gratuito di ambulatorio medico-pediatrico. Tale servizio viene offerto attraverso apposite convenzioni che l’Azienda ha stipulato con professionisti operanti sul territorio e prevede una disponibilità di ambulatorio per massimo due volte al mese, con modalità di fruizione previa prenotazione a cura del dipendente, secondo le disponibilità del pediatra.

 

2) Part time

Le parti, in continuità con le positive esperienze ad oggi avviate in termini di flessibilità degli orari di lavoro con riferimento ad alcune particolari tipologie di lavoratori, intendono confermare per le lavoratrici madri e i lavoratori padri con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time al rientro dai periodi di astensione obbligatoria ovvero di congedo parentale, la possibilità di accedere al part time orizzontale. Tale opportunità viene estesa fino al termine del mese di compimento del quarto anno di vita del bambino, in un’ottica di maggiore supporto ai dipendenti che affrontano la fase della genitorialità.

Nel caso in cui entrambi i genitori del bambino siano dipendenti Aziendali, si conferma che tale possibilità potrà essere garantita unicamente ad uno dei due genitori.

Con riferimento a tali lavoratori le parti ritengono prevedibile una riduzione oraria a quattro o a sei ore lavorative giornaliere (o a “mezza giornata” per i venditori), ferme restando le modalità di turnazione e di flessibilità vigenti in Azienda.

Al termine del periodo di part time, esteso fino al termine del mese di compimento del quarto anno di vita del bambino, il lavoratore rientrerà sul normale orario di lavoro full time, ferma restando la possibilità di valutare congiuntamente, Azienda e lavoratore, anche alla luce delle esigenze tecnico/produttive/organizzative, la possibilità di continuare ad operare con orario ridotto.

In caso di un numero di richieste superiori a quelle oggettivamente accoglibili in ragione delle necessità tecnico/produttive/organizzative dell’area di appartenenza, le parti stabiliscono sin d’ora di prevedere la prioritaria accettazione di quelle domande provenienti da lavoratori con il coniuge anch’esso impegnato in un’attività lavorativa fuori casa, da lavoratori con numero maggiore di figli minori di anni 8, da lavoratori con la residenza più lontana dal luogo/area di lavoro, da lavoratori con figli con problematiche di salute.

In ogni caso, al fine di garantire la continuità lavorativa di tutte le aree aziendali, le parti si danno atto della possibilità di prevedere, a completamento dell’orario dei lavoratori part time e per tutto il periodo dello stesso, l’assunzione di lavoratori a part time a tempo determinato.

L’Azienda e FAI-FLAI-UILA stipulanti il presente Accordo Integrativo hanno inoltre esaminato attentamente le situazioni riguardanti lavoratori con gravi e documentati motivi di salute o con necessità contingenti di accudire familiari conviventi non autosufficienti.

Per tali tipologie di lavoratori, le Parti concordano sulla opportunità di valutare ciascun singolo caso con riferimento alle esigenze organizzative Aziendali e con la finalità di un corretto bilanciamento per il lavoratore del costo e beneficio di tale tipologia contrattuale, prevedendo in via prioritaria modalità di orario part time a sei ore giornaliere. La reversibilità di tale tipologia di orario dovrà essere concordata tra Azienda e lavoratore. Al fine di garantire il necessario equilibrio della forza lavoro presente nelle diverse aree e realtà aziendali, le Parti convengono sull’opportunità di valutare congiuntamente ogni possibile soluzione al fine di soddisfare le richieste dei dipendenti garantendo contemporaneamente la salvaguardia delle imprescindibili esigenze tecnico/produttivo/organizzative aziendali.

Le Parti confermano che tutti gli istituti legali e contrattuali verranno per i lavoratori part time riproporzionati come previsto dalla normativa vigente e in quanto compatibili con la particolare modalità lavorativa del part time.

In via sperimentale, infine, le Parti concordano di estendere l’applicazione delle fattispecie di part time orizzontale previste nel presente capitolo per lavoratrici madri e i lavoratori padri con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, al rientro dai periodi di astensione obbligatoria ovvero di congedo parentale, e per i lavoratori con gravi e documentati motivi di salute o con necessità contingenti di accudire familiari conviventi non autosufficienti, anche a tutte le tipologie di contratti di lavoro a tempo indeterminato part time verticale, così come definite dagli accordi sindacali specifici di stabilimento.

Si precisa che tutti gli istituti legali e contrattuali ivi previsti verranno riproporzionati in base alla prestazione lavorativa come previsto dalla normativa vigente e in quanto compatibili con la particolare modalità lavorativa del part time. I lavoratori suddetti accederanno così a un part time di tipo misto.

 

3) Esonero dal turno di notte per le lavoratrici madri 

Quale ulteriore azione tesa a favorire un graduale inserimento in Azienda delle lavoratrici madri e/o per favorire una ulteriore miglior conciliazione dei loro tempi di vita e di lavoro, le Parti intendono confermare che le stesse possano richiedere l’esenzione dal lavoro notturno per un periodo di sei mesi continuativi a partire dal compimento dei tre anni di vita del proprio figlio.

 

4) Seconda anticipazione TFR

Con la finalità di continuare ad offrire ai lavoratori con problemi di salute un ulteriore strumento di aiuto concreto, le Parti hanno definito che i lavoratori con contratto a tempo indeterminato (che hanno mantenuto il TFR in Azienda) potranno accedere ad una seconda anticipazione del TFR, trascorsi 4 anni dalla prima anticipazione e unicamente in riferimento alle ipotesi di cui alla lettera a), comma 8, art. 2120 C.C. (spese sanitarie per terapie e interventi straordinari), indipendentemente dalla causale per cui sia stata chiesta la prima anticipazione.

Tale seconda anticipazione potrà essere concessa nella misura massima der 70% dell’ammontare del TFR individuale residuo. Resta altresì confermato che i requisiti e le modalità di accesso alle anticipazioni suddette continueranno ad essere quelli di cui all’art. 2120 c.c. citato, e secondo la prassi aziendalmente osservata.

 

5) Indennità in caso morte 

Le parti intendono confermare e in parte integrare la previsione di cui all’Accordo Integrativo del 26/7/2006 e pertanto lAzienda, in caso di morte – intervenuta in costanza di rapporto di lavoro – di un dipendente con contratto a tempo indeterminato, si obbliga a corrispondere agli eredi legittimi, o a quelli testamentari individuati dal dipendente medesimo, una somma pari a tre annualità di retribuzione annua lorda determinata ai sensi dell’art.73 del CCNL, con riferimento agli ultimi 12 mesi di rapporto lavorativo.

Le parti si danno atto che tale previsione assorbe, in quanto di miglior favore, la previsione di cui all’art. 74 ter del CCNL Industrie Alimentari e che l’Azienda, alla luce della positiva esperienza ad oggi maturata continuerà a erogare le prestazioni ivi previste secondo le modalità ad oggi in atto. Tale previsione resterà in vigore per tutto il periodo di validità del presente Accordo Integrativo. Resta inoltre inteso che tale previsione non si cumula con altri trattamenti Aziendalmente o contrattualmente previsti in relazione alla medesima ipotesi e sarà assorbito in caso di future modifiche legali e/o contrattuali che dovessero prevedere trattamenti comunque riconducibili all’ipotesi stessa.

 

6) Soggiorni estivi per i figli dei dipendenti

LAzienda, alla luce della positiva esperienza fino ad oggi maturata, nell’ottica di offrire un supporto alle famiglie per la cura dei figli nel periodo estivo, nonché con la finalità di offrire ai bambini e ragazzi una occasione di crescita e formazione al di fuori dal contesto familiare, conferma la propria disponibilità unilaterale e liberale ad organizzare dei soggiorni estivi a favore dei figli dei dipendenti a tempo indeterminato in età compresa fra i 6 e i 12 anni.

Le modalità organizzative continueranno ad essere definite dall’Azienda a propria discrezione, restando invece a carico del dipendente i costi e l’organizzazione del trasporto dalla residenza al luogo del soggiorno.

L’Azienda conferma inoltre che la durata media di tali soggiorni, sarà di circa 10/12 giorni organizzati in più turni nel periodo giugno/agosto in idonee località e strutture individuate a discrezione dell’Azienda.

 

7) Percorsi Formativi di reinserimento al lavoro

Al fine di migliorare il reinserimento in azienda dei lavoratori assenti per lungo periodo (indicativamente 6 mesi continuativi), ad eccezione delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri di cui al paragrafo successivo, le Parti Intendono confermare i percorsi formativi rivolti a questa particolare categoria di lavoratori.

I percorsi saranno a partecipazione volontaria e, accanto ai già previsti momenti di aggiornamento professionale in materia di sicurezza, igiene e sanitizzazione, saranno finalizzati a favorire, anche sul piano personale, il reinserimento dei lavoratori nel contesto lavorativo. 1 Le Parti convengono che la durata di tali percorsi, indicativamente individuata in almeno una giornata (o due mezze giornate, nonché le modalità operative di svolgimento, verranno definite a livello locale dai gruppi di progetto allo scopo costituiti, prevedendo idonei momenti di aula e di affiancamento on the job.

 

8) Percorsi di reinserimento per lavoratrici madri e lavoratori padri al rientro dai periodi di congedo parentale

Con riferimento alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri con contratto di lavoro a tempo indeterminato al rientro dopo la fruizione del periodi di congedi parentali previsti dalla legge, le Parti intendono istituire un percorso sperimentale di reinserimento, valido durante la vigenza del presente accordo Integrativo, con l’obiettivo principale di mettere in luce le competenze Sviluppate e rinforzate dall’esperienza della genitorialità. Tali competenze, individuate e valorizzate durante il corso, potranno essere esercitate proficuamente anche in ambito lavorativo.

Le Parti convengono che il percorso di formazione avrà una durata di 8 ore e potrà essere coordinato da un trainer che faciliterà il lavoro di gruppo, il brainstorming e la condivisione delle esperienze al fine di trasformare le idee raccolte in progetti di sviluppo personali e lavorativi. I percorsi saranno a partecipazione volontaria e, accanto ai già previsti momenti di aggiornamento professionale in materia di sicurezza, igiene e sanitizzazione, saranno finalizzati a favorire, anche sul piano personale, il reinserimento dei lavoratori nel contesto lavorativo.

 

9) Permesso in occasione della nascita dei figli 

Le Parti si danno reciprocamente atto di continuare a prevedere 2 giorni di permesso aziendalmente retribuito in occasione della nascita di un figlio o in occasione dell’accoglimento in famiglia di un figlio in adozione ovvero in affido preadottivo. Tale previsione si applicherà indipendentemente dall’evoluzione legislativa.

 

10) Stage all’estero

Le Parti confermano la possibilità di effettuare uno stage formativo della durata di un mese presso una delle sedi Ferrero in Europa, ai figli dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato che abbiano conseguito la laurea di primo livello. Alla luce della validità dell’iniziativa, per i giovani che hanno scelto di intraprendere il percorso universitario, le parti decidono di confermare tale possibilità anche a coloro che sono in fase di conseguimento della laurea di secondo livello, nonché a coloro che ne sono già in possesso, confermando la numerica complessiva (10 per ciascun anno di vigenza) ed i requisiti di accesso così come definiti nell’Accordo Integrativo aziendale del 25/07/2011.

 

11) Permesso per situazioni particolari 

Con l’obiettivo di continuare ad agevolare le lavoratrici e i lavoratori in relazione alle esigenze di cura nel contesto familiare, agli stessi viene concesso un ulteriore innalzamento da tre a quattro mezze giornate di permesso retribuito per anno solare, per la necessità di accompagnare i propri figli, di età fino a 14 anni, a visite mediche di natura specialistica. Si precisa che il permesso verrà riconosciuto per le seguenti visite o prestazioni sanitarie:

  • Visita medica specialistica
  • Ricoveri in Pronto Soccorso
  • Ricoveri ospedalieri
  • Ricoveri in Day-Hospital
  • Esami o terapie pre o post interventi chirurgici

La concessione del permesso sarà subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la presenza del dipendente alla visita del figlio e la natura specialistica della stessa. Le Parti, inoltre, sempre nell’ottica di rafforzare gli strumenti di sostegno al contesto familiare, hanno condiviso con il presente Accordo Integrativo la possibilità per i dipendenti di beneficiare di due mezze giornate per anno solare di permesso retribuito esclusivamente per l’assistenza al coniuge e/o ai genitori in caso di documentata grave infermità. Tale previsione è da intendersi in aggiunta alle giornate di permesso previste e disciplinate dall’art. 40 bis lett. a) del vigente CCNL Industria Alimentare.

 

12) Convenzioni 

LAzienda intende consolidare e rafforzare la propria disponibilità ad attivare delle convenzioni con aziende fornitrici di servizi e beni di utilità generale (quali ad esempio fornitura di energia, servizi di telefonia, banche, agenzie viaggi, ecc.) al fine di offrire tariffe agevolate ai dipendenti. Viene confermato l’utilizzo del portale sviluppato da un provider internazionale specializzato nel settore e, con l’obiettivo di promuoverne la conoscenza e l’utilizzo, l’Azienda intende valorizzare al massimo i benefici che lo stesso può offrire attraverso nuovi canali e iniziative di comunicazione interna verso i dipendenti.

 

13) Sussidio di studio “avviamento all’università”

Per i figli dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato, che abbiano conseguito il diploma di Scuola secondaria di secondo grado con votazione uguale o superiore a 90/100 (o equipollente), l’Azienda conferma l’erogazione di un assegno, fino all’importo massimo di € 800, quale contributo alla copertura delle tasse universitarie del primo anno, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante il versamento. Tale previsione riguarderà i diplomati degli anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

 

14) Lavoro agile

Nell’ottica condivisa che il benessere delle persone in Ferrero costituisce un presupposto essenziale dell’efficienza aziendale e con l’obiettivo di permettere al personale di rafforzare il rapporto di fiducia tra azienda e collaboratore, promuovendo un approccio al lavoro che attribuisca ai dipendenti maggiore autonomia e responsabilità circa il raggiungimento degli obiettivi individuali, le parti hanno valutato positivamente il progetto sperimentale di Lavoro Agile introdotto presso la sede di Alba a marzo 2017 ed esteso a gennaio 2018 che ha visto coinvolti progressivamente circa 350 dipendenti di alcune aree delle diverse Società del comprensorio albese.

L’esperienza maturata, seppur in via sperimentale, ha dimostrato la reale capacità di tale strumento di conciliare positivamente la prestazione lavorativa e la vita di relazione familiare e sociale, portando un vantaggio per tutti, in termini di costi individuali e di tempo risparmiato e, più in generale, per la tutela dell’ambiente. In particolare, il cambio culturale che è alla base dello strumento ha influito positivamente sulla capacità individuale di organizzare il proprio tempo, sul rispetto delle scadenze e sull’autonomia nella gestione del lavoro.

Pertanto, le Parti, tenuto conto della positiva sperimentazione attualmente in essere e dando seguito agli interventi già effettuati in materia di maggiore flessibilità dell’orario di lavoro, confermano la volontà di favorirne ulteriormente l’applicabilità attraverso una graduale estensione dello strumento a un numero più ampio di funzioni aziendali in tutti i siti italiani, con l’intento di promuovere una più flessibile organizzazione ed articolazione delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Risulta di tutta evidenza che alcuni ruoli e le relative mansioni potranno essere considerati incompatibili con lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro. Di conseguenza, l’estensione dello strumento sarà subordinata ad una valutazione di fattibilità da parte dei responsabili dell’Azienda, sulla base di valutazioni tecnico/organizzative. Le Parti concordano sulle tempistiche di effettiva implementazione dell’istituto previste nell’esercizio 18/19; relativamente alle modalità attuative si farà riferimento allAccordo già esistente, sottoscritto dicembre 2017, che recepisce i contenuti della Legge n. 81 del 22 maggio 2017.

 

15) Banca ore solidale

Nella sua lunga tradizione di attenzione alle persone, Ferrero ha introdotto diversi strumenti di supporto ai dipendenti con situazioni familiari o personali meritevoli di attenzione. Il servizio di assistenza sociale e la concessione di permessi retribuiti per situazioni particolari molto delicate rappresentano alcune delle misure adottate negli anni dall’Azienda come risposta alle necessità di cui sopra, a cui si aggiunge il continuo sostegno emergenziale o comunque assistenziale dei singoli casi.

In continuità con quanto previsto negli Accordi Integrativi precedenti, le Parti intendono approfondire l’istituto della banca ore solidale, introdotto dal D. Lgs. 151/2015 (in attuazione della L. 183/2014) che, al suo art. 24, prevede espressamente quanto segue:

“fermi restando i diritti di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro”. Le Parti ritengono che la banca ore solidale rappresenta non solo un istituto solidaristico che si basa su una visione di mutuo aiuto e reciprocità ma un approccio sistemico per sostenere e rilanciare meccanismi che diventano un patrimonio, un valore aziendale di coesione e, allo stesso tempo, di capacità di rispondere a stimoli ed esigenze nuove. Pertanto, tale istituto conferisce ai lavoratori l’opportunità di esprimere concretamente il proprio sostegno a coloro che ne hanno bisogno, valorizzando il “patrimonio” individuale, rappresentato dalle ferie e permessi non goduti. Le Parti condividono che verrà demandato ad apposito gruppo di progetto, così come individuato nel paragrafo “Agenti Tecnici” del presente accordo integrativo, il compito di elaborare i contenuti, le modalità di applicazione ed i criteri di accesso al suddetto istituto che saranno successivamente validati e resi operativi. Si evidenzia, infine, che verrà garantito il rispetto della vigente normativa sulla Privacy, principalmente riguardo al trattamento delle informazioni rese dal lavoratore beneficiario circa la propria situazione familiare e al diritto del donante di rimanere anonimo.

***

Le Parti si danno atto che tutte le previsioni di cui al presente capitolo, che avranno decorrenza, salvo ove diversamente specificato, dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Integrativo e validità per l’intero periodo di vigenza dello stesso, costituiscono un trattamento di miglior favore rispetto a quanto legislativamente e contrattualmente previsto, restando pertanto inteso che in caso di futuri interventi legislativi o contrattuali in relazione alle tematiche regolamentate in questa sede, le stesse saranno parzialmente o totalmente assorbite e fermo restando la non cumulabilità con altri trattamenti presenti o futuri.

 

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