PREMIO LEGATO AD OBIETTIVI
Alla luce dell’esperienza maturata attraverso l’applicazione dell’Accordo Integrativo aziendale del 25/07/2014 e precedenti, e nello spirito delle intese del 23/07/1993 (Protocollo Interconfederale), del 13/01/1994 (Accordo nazionale di categoria) e del CCNL, le Parti convengono di rinnovare un premio collegato a parametri Aziendali predeterminati e che, come tale, preveda erogazioni totalmente variabili. Dopo aver positivamente valutato i meccanismi di funzionamento del P.L.O., le Parti convengono che i parametri presi a riferimento continueranno a riguardare indici economici e gestionali e, pertanto, la composizione del P.L.O. sarà articolata nel modo seguente:
Parametro economico aziendale
Viene confermata la scelta del R.O.S. (return on sales) come indice del bilancio in grado di esprimere la redditività dell’Azienda.
A fronte del mutato assetto societario, il sopraindicato parametro verrà calcolato sulla base del rapporto tra la somma dell’utile operativo ed i ricavi netti delle seguenti Società: Ferrero S.p.A., Ferrero Commerciale Italia S.r.l., Ferrero Industriale Italia S.r.l., Ferrero Management Services Italia S.r.l., Ferrero Technical Services S.r.l., definendo in questo modo un R.O.S. aggregato.
Parametro gestionale
Continua ad essere costituito da indicatori specifici quali qualità, scarti e /freschezza indispensabili per il raggiungimento dell’obiettivo “eccellenza qualitativa” necessario a garantire maggior competitività ai prodotti ed assicurare la economicità del sistema impresa.
Nella determinazione del P.L.O. il parametro economico concorrerà nella misura del 30%, mentre il parametro gestionale concorrerà nella misura del 70%.
I meccanismi di funzionamento e di composizione dei parametri sono definiti e specificati nell’allegato n.1. In particolare, le Parti si danno atto della positiva esperienza maturata con riferimento al miglioramenti apportati ai meccanismi dell’indice di freschezza del parametro “eccellenza qualitativa”.
Le Parti concordano di monitorare l’andamento del R.O.S., anche alla luce della riorganizzazione societaria, con l’obiettivo di continuare a garantirne, anche in futuro, un’adeguata rappresentatività all’interno del P.L.O. complessivamente considerato. Le Parti confermano inoltre l’attuale declinazione del concetto di qualità integrato dalla componente “igiene e sanitizzazione”, introdotta con la finalità di rendere più attuale e rappresentativo l’indicatore qualità in un settore merceologico in cui le attenzioni sugli aspetti di igiene e sanitizzazione sono, e diventeranno sempre più, fattori di garanzia per una maggior sicurezza dei consumatori e possibile ulteriore differenziale competitivo.
Si rinvia pertanto, a tal fine, alle modalità previste nella tabella n. 3 allegata.
Le Parti hanno altresì confermato la necessità di perseguire l’obiettivo della riduzione dell’assenteismo per aumentare la competitività degli stabilimenti e, a tal fine, hanno convenuto di continuare a monitorarne il parametro cosi come definito nell’applicazione del fattore individuale presenza anche durante la vigenza del presente accordo integrativo.
Inoltre, anche allo scopo di misurare a livello collettivo l’efficacia delle continue iniziative attivate sul tema sicurezza, le Parti convengono sulla necessità di introdurre il monitoraggio del parametro infortunio prendendo come riferimento indice di frequenza Infortuni superiori a un giorno a livello Italia.
Infine, in virtù della costante attenzione da parte di Ferrero per il rispetto dell’ambiente e il miglioramento dell’efficienza energetica delle nostre attività, le Parti concordano di inserire il monitoraggio di un KPI relativo all’efficientamento ambientale-energetico che verrà definitivo durante la vigenza dell’Accordo Integrativo.
Al raggiungimento del 100% degli obiettivi, per ciascuno dei periodi di riferimento (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), il valore del P.L.O. è convenuto nei seguenti importi lordi:
periodo di riferimento | Parametro economico | Parametro gestionale | Totale 100% obiettivi |
2018/2019 | 665 | 1555 | 2220 |
2016/2020 | 665 | 1555 | 2220 |
2020/2021 | 696 | 1624 | 2320 |
2021/2022 | 735 | 1715 | 2450 |
Gli importi, come precedentemente specificato, si riferiscono al raggiungimento del 100% degli obiettivi. Gli stessi saranno rapportati alle quote di obiettivo effettivamente raggiunto secondo le scale di calcolo specificate dalle tabelle n. 1 e n. 2 allegate. Gli importi erogati si intendono onnicomprensivi di qualsivoglia incidenza sugli istituti contrattuali e/o legali, diretti e/o indiretti di alcun genere, poiché in sede di quantificazione le Parti hanno tenuto conto di qualsiasi incidenza. Le Parti si danno inoltre atto, ai sensi dell’art. 1 della L. 297/82, che l’importo del P.L.O. è escluso dalla base di computo del TFR.
Le Parti si danno atto che il P.L.O., così come concordato, ha le Caratteristiche previste dall’art. 1, commi da 182 a 191 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (così come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232) ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, rappresentando un premio di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri stabiliti con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016 di cui al comma 188 della stessa legge 208/2015.
Nell’allegato n. 2 sono riportati i criteri di misurazione e di verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza ed il relativo periodo di riferimento come previsto dal suddetto decreto interministeriale. Le apposite Commissione tecniche bilaterali locali avranno il compito di monitorare l’andamento dei parametri sopra descritti.
Le suddette commissioni saranno congiuntamente attivate, a livello di ogni singola realtà aziendale, secondo le seguenti tempistiche:
entro fine ottobre
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per analizzare l’avviamento della campagna e per focalizzare eventuali criticità che hanno interessato le linee produttive
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entro febbraio
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per la consuntivazione dei dati progressivi (luglio – dicembre) |
entro giugno | per la consuntivazione dei dati progressivi (luglio – aprile) e l’identificazione di particolari problematiche in grado di condizionare il risultato gestionale a fine periodo |
Le Parti inoltre convengono che, in caso di particolari situazioni di criticità esaminate a livello di commissione tecnica bilaterale locale, potranno essere effettuati successivi incontri di approfondimento tecnico concordemente attivati tra la commissione stessa, responsabili Aziendali, anche tecnici, e componenti la RSU dell’area interessata.
Inoltre, le Parti concordano di assegnare alle commissioni tecniche bilaterali il monitoraggio dell’assenteismo dei rispettivi siti anche con riferimento alle causali di assenza escluse ai fini del calcolo del Fattore Individuale Presenza, effettuando analisi approfondite del fenomeni che consentano, all’occorrenza, di aumentare nelle persone la consapevolezza delle ricadute in materia di costo del lavoro e competitività industriale e suggerendo tutte le eventuali azioni di sensibilizzazione necessarie, anche con riferimento alla possibile applicazione del Fattore Individuale Presenza.
Per quanto riguarda l’area commerciale, le Parti convengono di assegnare gli obiettivi di monitoraggio del sistema e di conseguente informazione al coordinamento nazionale della rete commerciale, i cui incontri sul tema sono previsti con la stessa calendarizzazione di cui sopra.
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Le Parti concordano che ai sensi e per gli effetti della Legge n. 402/96, dell’art. 1, commi da 182 a 191 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016, il deposito del presente accordo e la dichiarazione di conformità del contratto alle suddette disposizioni, verrà effettuato a cura delle società firmatarie.