Articoli CCNL

CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano attività agromeccaniche (contoterzismo in agricoltura)

Art. 7

PERIODO DI PROVA

l’assunzione in servizio dei lavoratori a tempo indeterminato avviene con un periodo di prova non superiore:

Operai

– a giorni lavorativi 9 per quelli appartenenti al livello 6°;

– a giorni lavorativi 12 per quelli appartenenti al livello 5°;

– a giorni lavorativi 24 per quelli appartenenti ai livelli 4°, 3° e 2°;

 

Impiegati

– a giorni lavorativi 30 per quelli appartenenti ai livelli 3° e 4°;

– a giorni lavorativi 60 per quelli appartenenti ai livelli 3°, 2° e 1°.

Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso né relativa indennità sostitutiva.

La retribuzione, che sarà corrisposta al lavoratore per il tempo effettivamente lavorato durante il periodo di prova, sarà quella del livello per cui lo stesso lavoratore è stato assunto.

Scaduto il periodo di prova, di cui al primo comma del presente articolo, senza che sia intervenuta disdetta, l’assunzione del lavoratore diviene definitiva e l’anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell’assunzione stessa.

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