Art.6 bis
ASSUNZIONE DI LAVORATORI PROVENIENTI DA PAESI TERZI
Ai lavoratori a qualsiasi titolo e modalità assunti e/o che svolgano attività nel territorio italiano, provenienti da Paesi terzi, membri dell’UE e non, dovranno essere applicati il CCNL e le leggi sociali vigenti del Paese presso cui prestano la loro attività lavorativa.