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CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano attività agromeccaniche (contoterzismo in agricoltura)

Art. 5

DIRITTI SINDACALI

a) Riunioni in azienda

Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori firinatarie del presente contratto, anche nelle loro rappresentanze aziendali e territoriali, è riconosciuto il diritto di tenere riunioni e assemblee.

I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive ove prestano la loro attività, o in altro luogo comunicato dal sindacato alle aziende, fuori dall’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue e solo nelle aziende che superano 5 dipendenti.

Nel caso di aziende con meno di 5 dipendenti le riunioni potranno essere interaziendali al di fuori dell’unità produttiva, sempre nel limite di 10 ore.

Per le ore di cui sopra sarà corrisposta la normale retribuzione.

Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro di norma con preavviso di almeno 48 ore.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso alla direzione aziendale, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

In sede di contrattazione integrativa saranno individuati i criteri per la più funzionale utilizzazione delle predette ore di permesso per la partecipazione alle assemblee di cui al primo comma.

 

b) Rappresentanze sindacali aziendali e Rappresentanze sindacali unitarie

Ai fini della salvaguardia dei diritti derivanti da leggi e contratti e per la tutela deila condizione dei dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali nell’ambito di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

Tali rappresentanze possono essere comunque costituite in aziende che abbiano almeno 5 dipendenti compresi gli eventuali apprendisti.

Alla rappresentanza sindacale è riconosciuto il diritto di valutare con le direzioni aziendali interessate i piani e i programmi al fine di migliorare l’occupazione e lo sviluppo economico e i compiti previsti all’art. 2.

Il nome dei rappresentanti sindacali aziendali deve essere comunicato alle direzioni aziendali dalla relativa organizzazione sindacale territoriale.

Il trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente comma può essere disposto solo previo nullaosta delle Organizzazioni sindacali di appartenenza.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è cessato l’incarico.

Per le RSU- Rappresentanze sindacali unitarie, si applica l’accordo allegato 4.

 

c) Permessi sindacali

Ciascun dirigente della RSA ha diritto, per l’espletamento del mandato, a permessi retribuiti pari a 5 ore mensili e cumulabili entro il periodo massimo di un trimestre.

Gli stessi dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente comina hanno diritto a perinessi

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non retribuiti, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giomi all’anno.

A tal fine potranno essere utilizzati anche i perinessi di cui al 1° comma.

I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente devono daine comunicazione scritta alla direzione aziendale, di norma tre giomi prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

Ai lavoratori che ricoprono cariche direttive in seno agli organi nazionali, regionali o provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto sono concessi permessi retribuiti per l’espletamento della relativa attività sindacale nella misura di 6 giorni lavorativi noni consecutivi nell’arco di 6 mesi di lavoro per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiore a 3 giorni consecutivi, per i dirigenti nazionali e regionali.

 

d) Contributi sindacali

L’azienda provvederà a trattenere sulla retribuzione dei propri dipendenti la quota di contribuzione sindacale da versare alle organizzazioni sindacali per conto dei lavoratori che lo richiedono mediante delega debitamente sottoscritta.

La predetta delega dovrà riportare le generalità del lavoratore ed indicare l’importo della trattenuta da effettuare al lavoratore stesso e la organizzazione sindacale cui è diretta.

trattenuta, su mandato del lavoratore, potrà variare nei periodi successivi a seguito di comunicazione dell’organizzazione sindacale prescelta.

Tale delega resterà valida ed operante fino a quando il lavoratore non abbia a revocaria o a sostituirla con altra.

É inteso che il possesso della predetta delega autorizza ed impegna l’azienda a versare tempestivamente il contributo del lavoratore sul c/c che le organizzazioni sindacali interessate indicheranno e a dare comunicazione alle organizzazioni stesse dei versamenti effettuati.

Le trattenute di cui innanzi e le relative comunicazioni sono da intendersi con cadenza inensile, salvo diversi specifici accordi al riguardo.

 

Nota a verbale al punto b)

Le parti concordano che per trasferimento si intende destinazione definitiva ad altra sede o unità produttiva comunque da non confondere con “comando di servizio” che ha carattere temporaneo.

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