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CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano attività agromeccaniche (contoterzismo in agricoltura)

Allegato 5

REGOLAMENTO NAZIONALE PER L’ASSISTENZA CONTRATTUALE

Il giorno 25 gennaio 1993 nella sede della Associazione Provinciale degli Industriali – Via Valfonda, 9 – Firenze

tra

UNIMA (Unione Nazionale imprese di Meccanizzazione Agricola) aderente alla Confindustria e Flai-Cgil, Fisba-Cisl e Uila-Uil è stato concordato il seguente regolamento nazionale per l’assistenza contrattuale.

Art. 1

Per le prestazioni di carattere contrattuale e sindacale che le Organizzazioni contraenti, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura, svolgono rispettivamente a favore e tutela dei componenti delle categorie e dei corrispondenti datori di lavoro sia direttamente in sede nazionale che nelle sedi provinciali, attraverso le loro rispettive organizzazioni paritetiche, in applicazione di leggi, di regolamenti e dell’art. 29 del contratto collettivo, è fissato un contributo nella misura dello 0,50 per cento, calcolato sul salario giornaliero. Tale contributo, per lo 0,25 a carico dei lavoratori e per lo 0,25 a carico del datore di lavoro, è devoluto alle stesse Organizzazioni nazionali.

Art. 2

La quota a carico del lavoratore prevista dall’art. 1, sarà trattenuta dal datore di lavoro all’atto del pagamento della retribuzione e versata, congiuntamente alla quota a carico dell’azienda, mensilmente alla struttura datoriale territorialmente competente. Le Organizzazioni provinciali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente accordo modificheranno le tabelle salariali contrattuali prevedendo la trattenuta di cui all’art. 1 in aggiunta a quelle di legge, dal 1° gennaio 1993.

Art. 3

I contributi riscossi per effetto di quanto stabilito dall’art. 1, dovranno essere versati semestralmente presso il conto corrente bancario indicato dall’UNIMA (Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola – Roma) entro il mese successivo alla scadenza di ogni semestre, accompagnati dall’elenco riepilogativo riportante i nominativi dei soggetti versanti e le rispettive cifre corrisposte.

Art. 4

La riscossione dei contributi di cui all’art. 1 del presente Regolamento sarà effettuata attraverso un Ente o Istituto scelto dalle Organizzazioni firmatarie del presente Accordo. Tra queste e il soggetto incaricato della riscossione dovrà essere stipulata apposita convenzione che dovrà stabilire le date della messa in esazione dei contributi, le spese per la messa in esazione e la riscossione di essi, le modalità di esazione, le modalità di versamento delle somme riscosse agli istituti bancari di cui al n.3.

Art. 5

Alla verifica dell’effettiva operatività di quanto previsto dal presente regolamento ed al riparto tra UNIMA E OO.SS. firmatarie del CCNL provvederà il comitato paritetico di cui all’art. 4 del vigente CCNL.

Art. 6

Il presente accordo ha la durata di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1993 e sarà tacitamente rinnovato per uguale periodo, se non disdettato da una delle Organizzazioni contraenti con lettera raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza,

 

UNIMA

Flai Cgil

Fisba Cisl

Uila Uil

 

Firenze, 25 Gennaio 1993

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