Art. 42
CONTRIBUTO PER ASSISTENZA CONTRATTUALE
I datori di lavoro ed i lavoratori, a titolo di assistenza contrattuale, versano a favore delle rispettive organizzazioni sindacali nazionali, stipulanti il presente contratto, un contributo per ogni giornata di lavoro,
L’entità di tale contributo è pari allo 0,50% della retribuzione giornaliera del lavoratore, di cui lo 0,25% a carico dello stesso e lo 0,25% a carico del datore di lavoro (allegato 5).
La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata unitamente alla propria.
Le tabelle salariali debbono contemplare, tra le altre trattenute al lavoratore, anche quella del contributo di assistenza contrattuale per ogni giornata di effettivo lavoro.