Art. 38
PREAVVISO
La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle case di licenziamento non per giusta causa o di dimissioni non per giusta causa, deve essere preceduta da preavviso, da notificarsi dall’una all’altra parte a mezzo di raccomandata A.R.
I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, sono cosi stabiliti:
a) operai: 2 mesi in caso di licenziamento ed 1 mese in caso di dimissioni
b) impiegati:
Anni di servizio | Liv. 5° e 4° | liv. 3° e 1° |
Fino a 5 anni | 2 mesi | 1 mese |
Oltre 5 fino a 10 anni | 3 mesi | 2 mesi |
Oltre i 10 anni | 4 mesi | 3 mesi |
In caso di mancato preavviso in tutto o in parte nei termini suddetti, è dovuta dall’una all’altra parte un’indennità sostitutiva equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per la morte del lavoratore.
Durante il periodo di preavviso il lavoratore potrà fruire di adeguati permessi per la ricerca di altra occupazione.
Nel caso di dimissioni in tronco per giusta causa, al lavoratore è dovuta l’indennità di mancato preavviso come quella prevista per il licenziamento.