Art. 37
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Oltre ai motivi di giusta causa di licenziamento di cui al precedente articolo, rappresentano giustificato motivo di licenziamento ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 i seguenti fatti:
- maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia salvo che il lavoratore non si sia avvalso della facoltà di cui alla legge 54 del 1982;
- cessazione dell’attività aziendale;
- sostanziale riduzione dell’attività aziendale che impedisca alla residua azienda e/o attività il mantenimento del precedente personale con rapporto a tempo indeterminato.
Gli eventuali licenziamenti di lavoratori a tempo indeterminato, nei casi e con le procedure previste dalle leggi, saranno comunicati e discussi preventivamente anche
saranno comunicati e discussi preventivamente anche con le rappresentanze sindacali, prima della fase esecutiva.
In ogni caso le aziende sono tenute a ricercare le fonti di occupazione alternativa anche attraverso meccanismi di mobilità da ricercarsi con le organizzazioni sindacali.
- Possono rappresentare motivi di giusta causa di dimissioni senza preavviso i seguenti fatti: violenza e vie di fatto;
- riduzione arbitraria della retribuzione, mancata corresponsione della stessa per oltre tre mesi;
- modifica unilaterale di eventuali condizioni e trattamenti individuali pattuiti.