Articoli CCNL

CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano attività agromeccaniche (contoterzismo in agricoltura)

Art. 27

MALATTIA ED INFORTUNIO

Per le assicurazioni sociali, la maternità, per l’assicurazione contro gli infortuni, per l’assistenza malattia e assegno per il nucleo familiare trovano applicazione le norme di legge.

 

TUTELA DELLA SALUTE – VISITE MEDICHE

E’ data facoltà al datore di lavoro, in accordo con le organizzazioni sindacali, di disporre visite mediche finalizzate a prevenire i fattori di rischio sul lavoro.

 

ASSENZA PER MALATTIA O INFORTUNIO

L’assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata dal lavoratore all’impresa entro il giorno successivo, salvo caso di giustificato impedimento.

Alla comunicazione dovrà seguire – da parte del lavoratore – l’invio del certificato medico attestante la malattia.

L’impresa ha facoltà di far controllare la malattia con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

In mancanza delle comunicazioni sunnominate l’assenza sarà considerata ingiustificata.

 

CONSERVAZIONE DEL POSTO

All’approssimarsi della fine del periodo di comporto l’azienda comunica per iscritto al lavoratore la data di scadenza di detto termine, indicando la possibilità di usufruire dell’aspettativa.

 

1) Operai

L’operaio a tempo indeterminato, nel caso di malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni nell’anno (1° gennaio – 31 dicembre); nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale fino alla guarigione o alla cessazione della indennità di inabilità temporanea.

 

2) Impiegati

Nel caso di malattia, l’impiegato ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo:

– di mesi 6 per un’anzianità di servizio presso l’azienda inferiore a 5 anni;
– di mesi 10 per un’anzianità di servizio presso l’azienda compresa fra 5 e 10 anni;
– di mesi 12 per un’anzianità di servizio presso l’azienda superiore a 10 anni.

Trascorso il periodo, di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto. In tal caso il lavoratore ha diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva del periodo di preavviso ed al trattamento di fine rapporto salvi restando tutti gli altri diritti dallo stesso acquisiti in dipendenza del presente contratto.

L’impiegato nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione.

 

TRATTAMENTO ECONOMICO

A) Malattia

A1) Operai

Restando salvo ed impregiudicato quanto stabilito nei precedenti contratti di lavoro, il datore di lavoro, all’operaio assente per malattia, è tenuto a corrispondere un’indennità pari al 90% della normale retribuzione giornaliera per i tre giorni di carenza.

A decorrere dal primo giorno successivo al periodo di carenza e fino al 180° giorno il datore di lavoro deve corrispondere, all’operaio a tempo indeterminato assente per malattia, un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inps fino a raggiungere il 100% della retribuzione giornaliera effettivamente percepita.

Per l’operaio con contratto a termine la normativa di cui al comma precedente si applica per le malattie di durata superiore ai 6 giorni.

L’integrazione a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità prevista dalla legge.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di dare comunicazione per iscritto al lavoratore dell’approssimarsi della scadenza dei 180 giorni di malattia, indicando espressamente la possibilità di usufruire della aspettativa.

In caso di patologia grave e continuativa, la conservazione del posto, a richiesta del lavoratore, sarà prolungata per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 180 giorni, alla condizione che siano esibiti regolari certificati medici.

I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di ulteriore aspettativa di cui al comma precedente, dovranno presentare richiesta mediante raccomandata AR prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.

A fronte del perdurare della patologia grave e continuativa, che comporti terapie salvavita periodiche documentate da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, il lavoratore potrà fruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita fino a guarigione clinica c comunque di durata non superiore a 12 mesi

.

A2) Impiegati

L’impiegato in stato di malattia avrà diritto al seguente trattamento economico.

Anzianità presso l’azienda

 

Corresponsione dello stipendio mensile fino a mesi Corresponsione di mezzo stipendio mensile fino a mesi
a) inferiore a 5 anni 3 3
b) da 5 a 10 anni 5 5
c) oltre i 10 anni 6 6

Agli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente, i periodi di sospensione per malattia professionale si sommano quando si verificano nell’arco di tempo di 12 mesi; mentre non si calcolano nella sommatoria i periodi di assenza per malattia verificatisi anteriormente ai 12 mesi considerati.

 

B) Infortunio e malattia professionale

B1) Operai

Restando salvo ed impregiudicato quanto stabilito nei precedenti contratti di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio ed una indennità pari al 100% della normale retribuzione giornaliera per i tre giorni successivi.

A decorrere dal 4° giorno e fino al 180°, il datore di lavoro deve corrispondere all’operaio, assente per infortunio sul lavoro o malattia professionale, un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere il 100% della retribuzione giornaliera effettivamente percepita.

Se l’assenza si protrae oltre il 180° giorno il lavoratore percepirà il trattamento corrisposto dall’INAIL.

L’integrazione a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità prevista dalla legge.

 

B2) Impiegati

L’impiegato in stato di infortunio o malattia professionale avrà diritto al seguente trattamento economico:

Anzianità presso l’azienda

 

Corresponsione dello stipendio mensile fino a mesi Corresponsione di mezzo stipendio mensile fino a mesi
a) inferiore a 5 anni 3 3
b) da 5 a 10 anni 5 5
c) oltre i 10 anni 6 6

Agli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente, i periodi di sospensione per infortunio o malattia professionale si sommano quando si verificano nell’arco di tempo di 12 mesi; mentre non si calcolano nella sommatoria i periodi di assenza per infortunio o malattia professionale verificatisi anteriormente ai 12 mesi considerati.

I trattamenti relativi a malattia, infortuni e malattia professionale saranno corrisposti con il normale periodo di paga.

 

Impegno a verbale

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato non spetta, comunque, alcun trattamento economico a carico delle aziende successivamente alla scadenza prefissata nel contratto individuale di assunzione o a quella stabilita con successivo contratto individuale di proroga.

Le parti si danno atto che quanto sopra si riferisce ai contratti di lavoro stipulati in applicazione delle disposizioni previste dalla legge.

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