Art. 26
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Al lavoratore a tempo indeterminato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio 1982, 11. 297.
L’anzidetta disciplina si applica a partire dal primo giugno 1982, data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, le cui norme in materia di trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate,
Per il servizio prestato anteriormente al primo giugno 1982 si applicano le disposizioni all’epoca previste, in merito all’indennità di anzianità, dai contratti applicati già in essere alla data di entrata in vigore del presente CCNL.
Per gli operai a tempo determinato la corresponsione del TFR è risolta secondo le modalità previste dall’art. 19 del presente CCNL.