Art. 24
MEZZI DI TRASPORTO
Il datore di lavoro è tenuto normalmente a fornire al lavoratore un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli.
Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro ma dallo stesso lavoratore, questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad un compenso che dovrà essere almeno pari ad 1/5 del prezzo del carburante per chilometro di percorrenza.
Le parti si incontreranno entro il 20 gennaio di ogni anno in sede territoriale per fissare le tariffe di rimborso chilometrico in base alla fluttuazione inedia del costo del carburante registrata nell’anno precedente.
Fermo restando quanto previsto al II comma, i CIT potranno stabilire diverse modalità di criteri di individuazione dei rimborsi chilometrici.