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CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano attività agromeccaniche (contoterzismo in agricoltura)

Art. 2

STRUTTURA ED ASSETTO DEL CONTRATTO

La contrattazione collettiva si svolgerà a livello nazionale e territoriale.

 

a) Il contratto nazionale

IL CCNL ha durata triennale e stabilisce le norme generali e le condizioni economiche minime da applicare in tutto il territorio nazionale.

Nel determinare gli effetti economici si terrà conto dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell’andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore.

 

b) Contrattazione integrativa territoriale

I contratti integrativi territoriali stabiliscono le norme specifiche e le condizioni economiche aggiuntive da valere nelle singole realtà territoriali sulla base dei rimandi previsti dal CCNL.

I contratti integrativi possono essere provinciali, interprovinciali o regionali.

La contrattazione integrativa territoriale può essere sostituita da accordi, ad essa alternativi, aziendali e limitatamente alle materie di cui alle lettere c, d, 1, m, p, del presente articolo.

La contrattazione integrativa territoriale terrà conto della situazione e delle prospettive

tive ed occupazionali del settore, dei margini di produttività media che potrà essere impegnata, eccedente quella eventualmente già utilizzata a livello nazionale.

I contratti integrativi territoriali avranno validità triennale e potranno essere rinnovati una sola volta nell’arco di vigenza del Ccnl.

Le procedure per il rinnovo sono le seguenti:

– disdetta, almeno 4 mesi prima della scadenza;

– invio piattaforma, almeno 2 mesi prima della scadenza;

– inizio trattativa, almeno 1 mese prima della scadenza.

Le parti concordano sulla non ripetibilità della negoziazione a livello integrativo per le materie che hanno trovato una definizione compiuta nel contratto nazionale e demandano al livello decentrato le seguenti materie:

a) definizione dei casi per i quali è ammessa l’assunzione a termine;

b) definizione dei profili professionali e parametri di inquadramento;

c) gestione dell’orario di lavoro;

d) erogazioni salariali;

e) elezione rappresentante per la sicurezza;

f) ambiente e salute;

g) individuazione dei lavori nocivi e pesanti e definizione delle relative indennità

h) missioni e trasferte;

i) modalità per visite mediche preventive;

l) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale

m) modalità di godimento dei permessi per studio e formazione professionale;

n) commissioni regionali per le pari opportunità;

o) ogni altra materia espressamente richiamata nel testo del CCNL.

p) riassunzione.

Le materie inerenti alla organizzazione del lavoro, la gestione dell’orario, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio e formazione professionale, i criteri di rotazione degli

potranno essere oggetto di confronto a livello territoriale o aziendale su specifiche indicazioni dei contratti integrativi.

In mancanza del contratto integrativo territoriale, le retribuzioni lorde mensili di cui all’art. 19 sono aumentate dell’importo fisso di euro 20,00 mensili, uguale per tutti i livelli retributivi.

Le parti nazionali firmatarie del presente contratto si impegnano a sollecitare quanto prima la convocazione di tavoli regionali per verificare l’esistenza delle condizioni necessarie a definire un percorso che porti alla stipula di contratti integrativi territoriali.

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