Art. 23
INDENNITA’ PER LAVORI DISAGIATI
Le condizioni di lavoro disagiate non strettamente riconducibili ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro sono indennizzabili.
Le parti debbono, prima dell’avvio della contrattazione integrativa territoriale, definire l’elenco delle lavorazioni interessate.
I trattamenti economici in essere nei territori attribuiti dalla contrattazione ai fini dell’articolo 26 del CCNL 1/1/2000 – 31/12/2003 saranno attribuiti in cifra ad personam.