Art.22
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Tenuto conto che la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute dei lavoratori rappresentano comuni obiettivi per una crescita economica e civile diretta alla valorizzazione delle esigenze della persona umana e del suo ambiente di vita e ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori le parti convengono:
1) ai lavoratori esposti a fattori di nocività è riconosciuto il diritto ad almeno due visite mediche annuali con regolare corresponsione del salario;
2) tramite i comitati paritetici territoriali le aziende dovranno individuare medici competenti cui affidare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a fattori di nocività; Gli organismi paritetici (ex art. 51 del D.lgs. 81/2008) possono effettuare sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di Lavoro. Degli esiti dei sopralluoghi deve essere informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza (L.123/07). Al fine di consentire alle aziende di programmare l’eliminazione dei rischi, oppure, ove oggettivamente non siano eliminabili, provvedere ad una progressiva riduzione degli stessi, le rappresentanze sindacali dei lavoratori e i datori di lavoro concorderanno criteri di rotazione degli operai, nello svolgimento di lavori nocivi, al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio;
3) i datori di lavoro sono tenuti a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa, individuali o collettivi, necessari contro l’azione di agenti che, per la loro specifica natura e/o in determinate condizioni, possono risultare nocivi alla salute del lavoratore. I mezzi protettivi di uso personale come: maschere, guanti, occhiali, tute, stivali, copricapo, sono assegnati in dotazione, possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti stato efficienza, L’equipaggiamento personale sarà definito dai CIT. Ogni cantiere dovrà disporre di una cassetta di pronto soccorso, fornita di medicinali e degli idonei presidi sanitari. Ai lavoratori inviati a lavorare presso altre aziende compete una informazione dettagliata dei rischi presenti nei luoghi di lavoro dove dovranno espletare le loro mansioni. Per particolari situazioni è necessario vengano formati ai fini della tutela della salute. Ai fini dell’individuazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione, si fa riferimento alle procedure di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni (analisi e valutazione dei rischi). In ogni azienda, ai sensi dell’art. 47 del D.lgs. 81/2008, sarà eletto almeno un Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza (RLS) (All. n°3), al quale si attribuiscono i compiti previsti dall’art.9 della Legge 25/1970 n. 300 e dall’art. 50 del D.lgs. 81/2008.
4) Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali di competenza delle rappresentanze sindacali aziendali, nonché della programmazione e attuazione delle misure di protezione e prevenzione e di verifica dei risultati ai sensi dell’art. 9 della legge 20/5/ 1970, n. 300, le parti convengono che all’atto della stipula o rinnovo degli accordi integrativi:
a) si concorderanno i tempi, i modi e le priorità di programmi d’indagine finalizzati alla rilevazione e misurazione dei dati ambientali, al fine di vagliarne l’idoneità per la salvaguardia dell’integrità psicofisica dei lavoratori. Le indagini saranno normalmente effettuate da enti o istituti specializzati scelti di comune accordo tra le parti;
b) sono istituiti libretti sanitari e di rischio personali, la cui predisposizione e tenuta sarà a carico delle organizzazioni sindacali dei lavoratori contraenti. Nei libretti sanitari e di rischio personali dovranno essere annotati e periodicamente aggiornati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche, nonché i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali e non del lavoratore; dovranno altresì essere annotati i dati relativi ai rischi cui il singolo lavoratore è esposto in rapporto alle attività lavorative prestate;
c) in sede di contrattazione integrativa, saranno individuati ed adottati i criteri più idonei di raccolta e memorizzazione dei dati risultanti dalle rilevazioni e dai controlli effettuati nell’ambiente di lavoro, nonché quelli riguardanti le assenze dovute a malattia o infortunio.
d) Devono essere consegnati in copia, su richiesta del RLS, il documento di valutazione dei rischi e il Registro degli infortuni (L. 123/07).
Le parti convengono inoltre che ai lavoratori esposti a fattori di nocività si applica un regime di orario per cui ad ogni ora effettuata in tali condizioni corrisponde una sosta retribuita di 20 minuti. Le aziende inforneranno i lavoratori interessati e le RSA dei fattori di nocività dei prodotti.