Art. 21
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Al fine di assicurare la possibilità a tutti i lavoratori dipendenti (tempo indeterminato, part time, tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali ed avventizi), compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, di usufruire della previdenza integrativa così come prevista dal D.L. vo 124/93 e successive modifiche ed integrazioni, le parti convengono di aderire al Fondo di previdenza complementare volontaria denominato Alifond.
Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:
– 1% a carico dell’azienda commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
– 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
– una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993;
– il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori, anche a part-time, occupati dopo il 28 aprile 1993.
Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratore, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo più elevato entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente.
Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato a partire dalla data di effettivo esercizio del Fondo stesso. Tale versamento sarà effettuato a cura del datore di lavoro e con le modalità stabilite dalle parti.
Resta comunque inteso, per assicurare la continuità ed omogeneità dei versamenti che, in costanza di rapporto di lavoro, le quote di cui sopra sono da riferirsi anche ai periodi coperti da indennità Inps e Inail.
Destinatari della forma pensionistica complementare nonché beneficiari delle relative prestazioni sono i lavoratori che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro previsto dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro, compresi gli operai a tempo determinato con rapporto di lavoro di durata pari o superiore a 100 giornate lavorate.
Le parti si impegnano a divulgare la previdenza complementare organizzando apposite campagne informative con le aziende ed in accordo con le OO.SS. territoriali; promuoveranno presso le proprie sedi o in alternativa individuando sedi idonee, momenti di informazione e approfondimento da tenersi durante l’orario di lavoro sulle prerogative dell’istituto ed i vantaggi offerti ai lavoratori aderenti.