Art. 20
MENSILITA’ AGGIUNTIVE (13^ E 14^)
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione della 13 e 14^ mensilità, pari rispettivamente alla retribuzione in vigore nei mesi di dicembre e giugno.
Salvo diversa pattuizione collettiva in atto, la 134 mensilità deve essere corrisposta entro il 15 dicembre, mentre la 144 mensilità entro il 15 luglio; dette mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell’ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell’anno.
In quest’ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità aggiuntive, deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso,
La corresponsione dei dodicesimi di tali mensilità compete anche nel caso di recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova.
La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come un mese intero
Per gli operai a tempo determinato la corresponsione delle mensilità aggiuntive è risolta secondo le modalità previste dall’art. 19 del presente CCNL.