Art. 18
ASPETTATIVA
Può essere concessa al lavoratore, che ne faccia motivata richiesta e sempre che ciò non porti nocumento al normale andamento del servizio, un periodo di aspettativa da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sei mesi.
Durante tale periodo non è dovuta la retribuzione, né decorre l’anzianità agli effetti del TFR.
Il datore di lavoro darà comunicazione scritta al richiedente sia in caso di accoglimento che di rigetto della richiesta entro trenta giorni dalla formulazione della stessa.
Il datore di lavoro può assumere, con richiesta nominativa, personale con contratto a tempo determinato per sostituire i lavoratori assenti dal lavoro nei periodi di aspettativa per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto (legge 300 del 20 maggio 1970).
Nel contratto di assunzione devono essere indicati il motivo della sostituzione ed il nome del lavoratore sostituito.