Art.15 bis
CONGEDI PARENTALI – ASSISTENZA ALLA PROLE
I congedi, i riposi, i permessi, l’assistenza per i portatori di handicap e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori annessi alla maternità o alla paternità sono disciplinati dal D.lgs. 26 Marzo 2001, 11, 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’articolo 15 della Legge 8 Marzo 2000, n. 53), con le modifiche introdotte dal D.L. VO 23 Aprile 2003, n.115 e successive modifiche e integrazioni.
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno e indeterminato l’assistenza al bambino fino al compimento del 13° anno di età le aziende accoglieranno la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore con il limite di:
– 1 lavoratore per aziende da 3 a 15 dipendenti;
– 3 lavoratori per le aziende da 16 a 30 dipendenti;
– del 2% della forza occupata nell’unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori
interessati nelle aziende con oltre 30 dipendenti.
Resta fermo l’obbligo di ripristino del tempo pieno al raggiungimento del limite di età suddetto del bambino o su richiesta dello stesso lavoratore, La richiesta di part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.