Art. 13
FESTIVITA’
Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:
- il primo giorno dell’anno;
- il 6 gennaio, Epifania del Signore;
- il 25 aprile, anniversario della liberazione;
- il giorno di lunedì di Pasqua;
- il primo maggio, festa del lavoro;
- il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica;
- il 15 agosto, giorno dell’assunzione della B.V. Maria;
- il primo novembre, giorno di Ognissanti;
- il 4 novembre, giorno dell’unità nazionale (*);
- l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione;
- il 25 dicembre, giorno di Natale;
- il 26 dicembre, Santo Stefano;
- la festa del patrono del luogo (**).
Quando la festa del patrono cade di domenica o in giorno festivo infrasettimanale, il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo compensativo.
Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, sarà usato ai lavoratori il seguente trattamento:
a) se non lavorano sarà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio;
b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata della percentuale per il lavoro festivo.
Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori anche se sospesi dal lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane della sospensione.
A seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54 con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792, per i lavoratori il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente:
a) per la festività nazionale (4 novembre) la cui celebrazione è stata spostata, alla prima domenica
b) di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, per il caso di festività nazionali coincidenti con la domenica. Pertanto, il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti;
c) per le quattro festività soppresse (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa.
Le parti individuali possono altresì convenire:
a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali;
b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovuta.
(*) La celebrazione di tale festività nazionale è stata spostata alla domenica successiva dalla legge 5 marzo 1977, n. 54
(**) Per il comune di Roma la festa del patrono è il 29 giugno (SS. Pietro e Paolo).