Art. 11
LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario nominale giornaliero di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito dalle ore ventidue alle ore sei del mattino successivo;
c) lavoro festivo, quello eseguito nei giorni festivi di cui all’art. 13.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere e le nove settimanali.
Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze dell’azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta ed autorizzazione.
Le percentuali di maggiorazione da applicare sugli elementi della retribuzione sono le seguenti:
a) lavoro straordinario 29%
b) lavoro notturno 40%
c) lavoro festivo 40%
d) lavoro straordinario festivo 50%
e) lavoro notturno festivo 60%
Il lavoratore che svolge almeno 3 ore del proprio normale orario giornaliero di lavoro nel periodo definito dal DL 66/2003 art. 1 comma 2 lettera d) è considerato lavoratore notturno.