Art. 7 – Riforma degli strumenti delle attività bilaterali
Le Parti, al fine di sviluppare le relazioni bilaterali, si impegnano a valutare congiuntamente entro il 31 dicembre 2017 le questioni sottese al sistema della bilateralità in agricoltura per addivenire a soluzioni che garantiscano anche alla categoria dei quadri e degli impiegati ed ai rispettivi datori di lavoro idonee forme di tutela e assistenza.