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CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli (2016-2019)

Allegato “B”

Statuto Agriform

Organismo bilaterale per la formazione continua

 

Art. 1 Costituzione

E’ costituita tra:

Le Organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA E CIA da una parte

Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori agricoli dipendenti FLAI EGIL, FISBA EISL, VILA VIL e CONFEDERDIA dall’altra,

una Associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. del codice civile denominata “AGRIFORM”.

 

Art. 2

Scopi e finalità

L’Associazione, costituita in applicazione dell’art. 6 del Contratto collettivo Nazionale di Lavoro degli operai agricoli e florovivaisti, stipulato il 19 luglio 1995, e del Protocollo d’Intesa allegato A al CCNL Quadri ed Impiegati agricoli del 13.11.1996, non ha fini di lucro e si propone di promuovere e sostenere iniziative per la valorizzazione e lo sviluppo della professionalità degli addetti in agricoltura, tenuto conto di quanto previsto dall’Accordo del 23 luglio 1993 e dall’Accordo per il lavoro del 24/9/1996. In particolare “Agriform” ha i seguenti compiti:

  1. a) analizzare, promuovere ed organizzare la domanda di formazione dei lavoratori, progettando le tipologie dei corsi e definendo le modalità di fruizione degli stessi da parte dei lavoratori;
  2. b) individuare e proporre modelli di base di formazione teorica per i giovani assunti con contratto di formazione lavoro e per i giovani apprendisti;
  3. c) progettare e promuovere iniziative volte all’intensificazione e al miglioramento dell’orientamento professionale, anche attraverso iniziative pilota;
  4. d) promuovere il raccordo e a collaborazione con le strutture della pubblica istruzione e formazione dell’Unione europea e Nazionale) al fine di stimolare una maggiore integrazione tra il mondo del lavoro e dell’istruzione, anche mediante esperienze e stages teorico-pratici; e promuovere e stimolare la realizzazione, da parte degli enti competenti, degli strumenti funzionali all’adeguamento dell’offerta formativa ai fabbisogni di professionalità espressi dal mercato del lavoro nonché il miglioramento della qualità e dell’efficienza dell’offerta formativa; # promuovere in particolare quelle attività formative che si collegano con l’ingresso nella vita attiva o con la riconversione a nuove attività o modalità di lavoro.

Conseguentemente per il raggiungimento dei suoi scopi L’AGRIFORM potrà:

  1. organizzare incontri e convegni di studio, in materia di formazione, nazionali ed internazionali, nonché partecipare ad iniziative analoghe promosse da altri;
  2. monitorare l’azione formativa svolta dai soggetti preposti al fine di costituire un proprio centro di documentazione e di fornire ogni informazione utile alle parti costituenti ad ogni livello;
  3. stimolare le organizzazioni territoriali aderenti alle parti costituenti ad utilizzare strumenti idonei alle sviluppo della formazione a livello territoriale;
  4. stipulare-accordi e convenzioni con Associazioni ed Organismi bilaterali, italiani ed esteri, nonché con altri soggetti pubblici e privati operanti nell’ambito della formazione;
  5. realizzare pubblicazioni utili ad informare sulle sue attività ed a diffondere contenuti e metodi formativi innovativi;
  6. attuare ogni altra iniziativa idonea al perseguimento delle finalità sociali ed a realizzare gli altri compiti che le parti, a livello nazionale, dovessero decidere di attribuire all’AGRIFORM.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, ”AGRIFORMA potrà utilizzare le strutture operative dei soci fondatori e/o dotarsi di proprie autonome strutture operative.

 

Art. 3 Sede

L’AGRIFORM ha sede legale ed operativa in Roma.

Essa potrà istituire proprie sedi secondarie e rappresentanze sia nel territorio nazionale che estero.

 

Art. 4 Durata

L’AGRIFORM ha durata illimitata.

 

Art. 5 Soci

Sono soci fondatori di AGRIFORM:

Le Organizzazioni Professionali degli imprenditori agricoli: COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA CIA;

Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori agricoli: FLAI CGIL, FISBA CISL, VILA VILE CONFEDERDIA.

 

Art. 6 Contributi

L’AGRIFORM per il perseguimento dei propri scopi, dispone:

  1. della contribuzione dei soci fondatori;
  2. di contributi pubblici e privati;
  3. di proventi derivanti da iniziative sociali.

 

Art. 7 Organi

Sono Organi dell’AGRIFORMA:

  1. l’Assemblea;
  2. il Comitato di Gestione;
  3. il Presidente ed il Vice Presidente;
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  5. la Consulta:

 

Art. 8 Assemblea

L’Assemblea è costituita dai soci fondatori in persona dei rispettivi legali rappresentanti o di loro delegati.

Ciascun socio dispone di un voto.

L’Assemblea ha tutti i poteri per la gestione straordinaria dell’Associazione

Essa in particolare delibera, in via ordinaria:

  1. sull’approvazione detrendiconto annuale e del preventivo di spesa;
  2. sulla nomina delle cariche sociali;
  3. sull’approvazione del Regolamento attuativo dello Statuto sociale;
  4. sugli eventuali emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi sociali;
  5. sulla contribuzione sociale;
  6. sull’approvazione annuale del piano di attività generale;
  7. sulla richiesta di enti a far parte della consulta ai sensi dell’art. 12;

ed in via straordinaria:

  1. sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modifiche statutarie.

Le competenze di cui ai punti da 1 a 8 non possono essere delegate al Comitato di Gestione.

L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante invito, contenente ordine del giorno, data, ora e sede della riunione, inviato a ciascun componente almeno otto giorni prima.

Deve essere convocata con le stesse modalità su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con l’ordine del giorno dagli stessi proposto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente.

LAssemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 dei componenti, le deliberazioni sono valide se approvate da tutti i presenti.

L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tutti i componenti e le deliberazioni sono valide-se approvate da tutti i presenti.

L’Assemblea nomina per ogni riunione un Segretario che redige specifico verbale.

Le deliberazioni risultano dal verbale assembleare sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione medesima.

 

Art. 9 Presidente e Vice Presidente

L’Assemblea elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente, scelti tra le Organizzazioni degli imprenditori e quelle dei Sindacati dei lavoratori alternativamente ed a rotazione all’interno di ciascuna di esse.

Essi durano in carica 3 anni.

Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca le riunioni dell’Assemblea, del Comitato di Gestione e su delibera di quest’ultimo la Consulta:

il Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, esercita tutte le funzioni demandate a quest’ultimo

 

Art. 10 Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è costituito, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente dell’Associazione, da cinque componenti, nominati dall’Assemblea su designazione delle Organizzazioni che non hanno espresso it Presidente ed il Vice Presidente secondo il seguente criterio:

– due componenti espressione delle Organizzazioni Professionali degli imprenditori agricoli;

-tre componenti espressione dei Sindacati dei lavoratori agricoli.

Le componenti del Comitato durano in carica tre anni.

Il Comitato nomina al suo interno e per ogni seduta un Segretario che redige specifico verbale.

Il Comitato di Gestione hai poteri di ordinaria amministrazione dell’Associazione.

Esso in particolare decide la convocazione della consulta; predispone il rendiconto annuale, il preventivo di spesa, il piano di attività generale ed il regolamento, trasmettendo i relativi atti all’Assemblea per Happrovazione

Assume inoltre tutte le iniziative necessarie per l’esecuzione del piano di attività.

I Comitato di Gestione ha competenza anche nelle materie espressamente delegate dall’Assemblea.

Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente, inviata tramite posta, fax, telegramma e altro mezzo equivalente, almeno tre giorni prima ed è validamente costituito con la presenza dei 3/4 dei suoi componenti. Le sue deliberazioni sono valide se approvate da tutti i presenti.

Le deliberazioni risultano dal verbale della riunione sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione medesima.

 

Art. 11 Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, designati dai soci fondatori secondo quanto previsto dai successivi commi.

Le Organizzazioni che hanno espresso il Presidente dell’Assemblea designano 2 revisori effettivi e 1 supplente.

Le altre designano 1 revisore effettivo e 1 supplente.

L’Assemblea nomina all’interno del Collegio il Presidente designato dalle Organizzazioni che non hanno provveduto alle designazioni del Presidente dell’Assemblea.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni. Essi paltecipano alle riunioni dell’Assemblea e del Comitato di Gestione.

Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta il controllo legale di tutte le attività dell’Associazione.

Esso può essere integrato con ulteriori revisori fino ad un massimo di due effettivi e di un supplente con delibera dell’Assemblea, qualora quest’ultima ritenga opportuna la partecipazione al Collegio dei Revisori dei Conti di soggetti pubblici e privati erogatori di contributi.

 

Art. 12 Organi Consultivi

E’ Organo consultivo dell’AGRIFORM la consulta.

La Consulta è composta dai rappresentanti dei soci fondatori, in ragione di due per ciascun socio, e dai rappresentanti degli Enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche pubbliche e private, Enti Locali, associazioni operanti nel campo dell’istruzione e della formazione che ne facciano richiesta e la cui ammissione sia stata deliberata dall’Assemblea, secondo le modalità stabilite dal regolamento, in ragione di uno per ogni soggetto.

La Consulta, presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice presidente, esprime pareri e proposte sui programmi di attività dell’Associazione e sugli altri argomenti sottoposti all’esame della stessa da parte del Comitato di Gestione.

 

Art. 13 Patrimonio dell’Associazione

H patrimonio di AGRIFORM è costituito dalla quota versata in fase di costituzione dai soci fondatori, dai beni mobili e immobili che per acquisto, lascito, donazione o comunque per altre cause vengono in proprietà di AGRIFORM, da ogni somma di denaro, titolo o valori elargiti a titolo di liberalità da terzi pubblici o privati.

 

Art. 14 Esercizio sociale

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

 

Art. 15 Avanzi di gestione

Alla fine di ciascun esercizio, gli avanzi di gestione, detratte te eventuali destinazioni al fondo di dotazione, saranno impiegati nell’esercizio successivo e destinati alle finalità dell’Associazione.

Sull’utilizzo del fondo di dotazione delibera l’Assemblea.

 

Art. 16 Regolamento

Il Comitato di Gestione predispone il Regolamento attuativo del presente Statuto e to sottopone all’approvazione dell’Assemblea.

 

Art. 17 Scioglimento

Lo scioglimento di AGRIFORM è deliberato dall’Assemblea ih seduta straordinaria.

In caso di scioglimento o di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto con delibera dell’Assemblea ad enti che svolgono attività ed iniziative assimilabili a quelle degli scopi di AGRIFORMA.

 

Art. 18 Competenze

Per ogni controversia legata al presente Statuto è competente il foro di Roma.

 

Art. 19 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme dettate in materia dal Codice Civile e dalle leggi in vigore.

Accordo interconfederale 11 febbraio 2004 disciplina transitoria dei contratti di inserimento

Addì 11 febbraio 2004

Tra

CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCIO, CONFARI, CONFESERCENTI, ABI, ANIA, CONFSERVIZI, CONFETRA, LEGACOOPERATIVE, CONFCOOPERATIVE, UNCI, AGCI, COLDIRETTI, CIA, CONFAGRICOLTURA, CONFINTERIM, CONFEDERTECNICA, APLA

EGIL, CISL, VIL, UGE

premesso che: con il presente accordo interconfederale, cui concordemente viene attribuita efficacia transitoria e comunque sussidiaria della contrattazione collettiva, secondo i livelli e le titolarità attualmente previsti, le parti in epigrafe, ferme restando le norme di legge che disciplinano l’istituto, provvedono a definire gli elementi ritenuti essenziali per consentire ai datori di lavoro in tutti i comparti produttivi una fase di prima applicazione dei contratti di inserimento e di reinserimento previsti dal decreto legislativo n. 276/03, anche al fine di evitare che si determini una soluzione di continuità nei flussi di assunzione, specie delle cosiddette fasce deboli; il presente accordo interconfederale, pertanto, avrà efficacia a decorrere dall’odierna data di sottoscrizione e fino a quando non sarà sostituito dalla apposita disciplina che sarà definita dalla contrattazione collettiva ai vari livelli; con il presente accordo le parti in epigrafe convengono che in sede di contrattazione collettiva si affronti il tema dell’attribuzione del livello di inquadramento in correlazione alle peculiarità settoriali e/o a specifiche condizioni professionali del lavoratore; le parti in epigrafe nell’intento condiviso di ottimizzare la prescrizione legislativa che subordina la possibilità di nuove assunzioni mediante contratti di inserimento alla condizione che sia stato mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento/reinserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti – convengono che, in sede di contrattazione collettiva e con particolare riferimento ai contratti di reinserimento, si ricerchino soluzioni atte a conseguire il mantenimento in servizio dei lavoratori, tenuto conto delle diverse specificità produttive ed organizzative e dei relativi necessari requisiti professionali, anche nell’ambito dei provvedimenti di incentivazione che dovessero essere emanati in materia;

con le finalità ed alle condizioni descritte

si conviene sulle seguenti modalità

  1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.* Il contratto di inserimento di cui agli artt. 54 59 del d.lgs. 10.9.2003, n. 276 è stato abrogato dall’art. 1, comma 14 della legge 28.6.2012, n. 92. Secondo quanto previsto dal successivo comma 15 del citato art. 1, nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012.
  1. In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03 si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni”, in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
  1. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: la durata, individuata ai sensi del successivo punto 5); L’eventuale periodo di prova, determinato ai sensi del successivo punto 7); l’orario di lavoro, determinato in base al contratto collettivo-applicato, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno da tempo parziale; fermo restando quanto previsto in premessa, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, spetta ai lavoratori addetti a mansioni e funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto.
  1. Il progetto individuale di inserimento e definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati:
    a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimente oggetto del contratto;
    b) la durata e le modalità della formazione.
  1. Il contratto di inserimento potrà prevedere una durata minima di nove mesi e massima di diciotto mesi, con l’eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichiche, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, potranno essere previste durate inferiori alla massima indicata, da definirsi in sede di contrattazione collettiva anche tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di reinserimento.
  1. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto. te parti in-epigrafe definiranno tutti gli aspetti utili per formulare il parere da fornire, come legislativamente stabilito, ai Ministeri competenti ai fini dell’attuazione dell’art. 2, lett. i) in tema di “libretto formativo del cittadino”. In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i), la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, tenendo conto anche di auspicate soluzioni che potranno essere nel frattempo individuate nell’ambito dei Fondi interprofessionali per la formazione continua. te parti, infine, si riservano di verificare, nell’ambito dei fondi interprofessionali per la formazione continua, la possibilità di sostenere anche progetti formativi per i contratti di reinserimento
  1. Nel contratto di inserimento verrà altresi indicato:
    l’eventuale periodo di prova, così come previsto dal contratto collettivo applicato per la categoria giuridica ed il livello di inquadramento attribuiti al lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento; un trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro disciplinato secondo quanto previsto in materia dagli accordi per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro e, in difetto, dagli accordi collettivi applicati in azienda, riproporzionato in base alla durata del rapporto prevista dal contratto di inserimento/reinserimento, e comunque non inferiore a settanta giorni.
  1. L’applicazione dello specifico trattamento-economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento, non può comportare l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo applicato lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.).
  1. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità o istituti di carattere economico ad esso assimilati e della mobilità professionale disciplinata dalle clausole dei contratti che prevedano progressioni automatiche di carriera in funzione del mero trascorrere del tempo.

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