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CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli (2016-2019)

Art. 50 – Dimissioni

L’impiegato può recedere dal rapporto di lavoro, dandone preavviso al datore di lavoro nei termini stabiliti dall’art. 48, secondo modalità stabilite dalla legge (4).

Costituiscono giusta causa di dimissioni, senza preavviso da parte dell’impiegato:

riduzione arbitraria dello stipendio, mancata corresponsione dello stipendio contrattuale o ritardato pagamento per oltre tre mesi; modifica della pattuizione del contratto individuale non concordata con l’impiegato.

Nel caso di dimissioni per giusta causa l’impiegato ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche all’indennità sostitutiva del periodo di preavviso.

Le dimissioni devono essere, contestualmente, comunicate all’ENPAIA.

(4) Secondo quanto stabilito dal Ministero del Lavoro con Decreto 15/12/2015, in attuazione del D.Lgs. n. 151/2015, a decorrere dal 12 marzo 2016 i lavoratori intenzionati a rassegnare le dimissioni o a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro devono avvalersi esclusivamente di appositi moduli telematici resi disponibili attraverso il sito web istituzionale del Ministero del Lavoro. La comunicazione telematica delle dimissioni può essere operata, oltre che direttamente dal singolo lavoratore, anche per il tramite di alcuni soggetti abilitati (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione) che trasmettono il modulo per conto del lavoratore.

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