Art. 39 – Fondo Sanitario Impiegati Agricoli
Le parti firmatarie del presente contratto hanno istituito un Fondo per la erogazione delle prestazioni integrative sanitarie denominato Fondo Sanitario Impiegati Agricoli (FIA Sanitario).
Sono iscritti al Fondo, salvo rinuncia scritta, tutti i quadri e gli impiegati ai quali si applica il presente contratto.
La rinuncia deve essere inviata al Fondo e al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di assunzione e vale fino a eventuale revoca.
A decorrere dal 1° gennaio 2017 il contributo del datore di lavoro per l’iscrizione al Fondo, è di euro 470,00 complessivi annui.
Dalla medesima data il dipendente contribuisce al Fondo con una quota di euro 100,00 annui, anche per le spese di gestione e di sviluppo del Fondo medesimo.
Il datore di lavoro dovrà effettuare il versamento dell’intera contribuzione dovuta annualmente al Fondo, in due rate di pari importo, di cui la prima entro il 10 gennaio e la seconda entro il 30 giugno di ciascun anno, trattenendo semestralmente sulla retribuzione del dipendente la quota contributiva anticipata per il medesimo.
È altresì consentito effettuare il versamento tramite la procedura di autodenuncia contributiva della fondazione ENPAIA, con le stesse modalità e scadenze previste per i contributi obbligatori.
Le modalità dell’iscrizione e quelle relative alla erogazione delle prestazioni ed alla loro natura sono disciplinate dal regolamento redatto a cura del Fondo.