Art. 28 – Retribuzione
La retribuzione degli impiegati agricoli è così composta:
- Minimo di stipendio-base mensile (art. 66)
- Indennità di contingenza (art. 30)
- Elemento distinto della retribuzione (EDR)
- Minimo di stipendio integrativo
- Aumenti periodici di anzianità (art. 31)
Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quota di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 169.
L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio di cui al primo comma dovrà essere effettuata attraverso la indicazione di minimi distinti per categoria.
Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio, le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al primo comma del presente articolo.
Lo “stipendio contrattuale mensile”, definito dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie di impiegati di cui all’art. 17 del presente contratto è costituito da:
a) Minimo di stipendio-base mensile
b) Indennità di contingenza
c) Elemento distinto della retribuzione (EDR)
d) Minimo di stipendio integrativo
AUMENTI DEGLI STIPENDI CONTRATTUALI
Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31 dicembre 2015, previsti per ciascuna categoria, rinnovati in applicazione del CCNL 19 novembre 2012, sono incrementati a decorrere dal 1° gennaio 2017 del 2,5 per cento.
MINIMI NAZIONALI DI STIPENDIO MENSILE
I minimi nazionali di stipendio mensile conglobato per le diverse categorie di impiegati e per i quadri, comprensivi degli aumenti di cui al precedente capoverso sono riportati nella tabella n. 1.
I contratti territoriali non possono definire, per ciascuna categoria di impiegati e per i quadri, stipendi contrattuali inferiori ai suddetti minimi, salvo quanto è previsto dagli articoli 12, 13 e 14 del presente CCNL.
I minimi di cui alla tabella 1 trovano applicazione nei contratti territoriali stipulati in applicazione del CCNL 19 novembre 2012, dalla data che sarà fissata nel rinnovo dagli stessi e non oltre il 1° gennaio 2019; per gli altri contratti territoriali dal 1° marzo 2017 (vedi norma transitoria).
In sede di rinnovo quadriennale, il Contratto nazionale, sulla base dei criteri di cui all’articolo 2 e di una valutazione sull’andamento dell’inflazione, definisce gli incrementi da applicarsi ai minimi nazionali di
3 “A decorrere dal 1° gennaio 2009, nella determinazione dello stipendio contrattuale mensile, le parti procederanno a conglobare il minimo di stipendio base mensile, l’indennità di contingenza e l’EDR” (Cfr. Verbale di Accordo 4.6.2008).
stipendio mensile di cui al primo comma del presente titolo (vedi Tab. 1) nonché gli incrementi da applicarsi a tutti gli stipendi contrattuali definiti dai contratti territoriali per ciascuna categoria di impiegati. Per i contratti territoriali non rinnovati è fatta salva “l’indennità di vacanza contrattuale” in vigore al livello territoriale interessato.
Norma transitoria
Nei contratti territoriali non rinnovati secondo le disposizioni del CCNL 19 novembre 2012, fermo restando i minimi di stipendio integrativo in vigore, i minimi nazionali di stipendio mensile conglobato per le diverse categorie di impiegati e per i quadri, si applicano a decorrere dal 1° marzo 2017.
Tab 1
Categorie | Minimi nazionali di stipendio mensile
conglobato a decorrere dal 1° marzo 2017 |
Q | 1.555,79 |
1 | 1.467,39 |
2 | 1.340,94 |
3 | 1.233,49 |
4 | 1.162,19 |
5 | 1.112,31 |
6 | 1.058,92 |