Art. 24 – Permessi
L’impiegato che contrae matrimonio ha diritto a un permesso straordinario di 18 giorni con retribuzione normale.
L’impiegato ha altresì diritto a permessi retribuiti pari a giorni 3 per documentati motivi familiari. I predetti permessi, che vanno usufruiti entro l’anno di maturazione e che non sono cumulabili con le ferie, possono essere goduti anche in modo frazionato.
In occasione della nascita, dell’adozione internazionale o dell’affidamento pre-adottivo di un minore (provvedimento di affido a scopo pre-adottivo) è riconosciuto all’impiegato un giorno di permesso retribuito.
Durante tali permessi l’impiegato è considerato a ogni effetto in attività di servizio.