Allegato 7
VERBALE DI ACCORDO SULLE MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLE FERIE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE E DEI CONSORZI AGRICOLI
Il seguente verbale di accordo è stato siglato in data 16 luglio 2002 dalle segreteria nazionali di FAI, FLAI e UILA e dalle associazioni cooperative AGICA-AGCI, ANCA-Legacoop, Federagroalimentare-Confcooperative.
Verbale di accordo
Le parti
considerate
- le disposizioni contrattuali e legislative in materia di ferie;
- la posizione espressa dall’Inps in merito alla individuazione del momento per l’assolvimento degli obblighi contributivi;
- l’opportunità di evitare l’accumulo di ferie residue;
verificato che il CCNL del 16.07.2002 non prevede un termine ultimo per il godimento delle ferie;
convengono quanto segue:
- il termine entro il quale ferie devono essere fruite è stabilito nel trentesimo mese successivo al termine dell’anno di maturazione delle stesse;
- le ferie maturate nel corso dell’anno 2002 possono essere legittimamente fruite entro il 30.6.2005;
- eventuali residui di ferie relativi a periodi successivi al 31.12.2001 possono essere legittimamente fruiti entro il 30° mese successivo al termine dell’anno di maturazione delle stesse.