Art. 66
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate.
Per il servizio prestato anteriormente al 1° giugno 1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti, stipulati per le imprese private (da ultimo si veda art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 25 giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta in allegato).
In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 cc.
Ove l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa o di altra corrispondente come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti integrativi. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso.
Per gli operai a tempo determinato il trattamento di fine rapporto è pari all’8,63% calcolato sull’insieme del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo.
Tale trattamento sarà corrisposto al lavoratore trimestralmente, anche in via anticipatoria, o con diverse periodicità stabilite dalla contrattazione di secondo livello.
Le tabelle salariali devono espressamente prevedere una apposita colonna con gli importi orari e giornalieri relativi al tale istituto.
Dichiarazione a verbale
Per gli operai a tempo determinato il trattamento di fine rapporto è stabilito convenzionalmente nella percentuale di cui all’art. 66.
Tale percentuale tiene conto sia della non incidenza sulle quote di retribuzione oraria per festività, ferie e mensilità aggiuntive (3° elemento) che della mancata suddivisione della retribuzione complessiva annua per 13,5 nonché del diritto alla maturazione di quote di TFR anche per frazioni di mese inferiori a 15 giorni.
Le ore di lavoro straordinario sono utili ai fini del calcolo di quote orarie di TFR ove il ricorso al lavoro straordinario non sia occasionale ma abbia effettivo carattere di costanza e continuità.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che lo scorporo del TFR dal 3° elemento, così come la norma interpretativa dell’incidenza del TFR sullo straordinario, non danno luogo a ricalcoli pregressi per il periodo 1.5.1991 – 31.1.1992 nel caso in cui tali conteggi siano stati effettuati secondo la precedente normativa.