Art. 65
PREVIDENZA – ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE
Le aziende agricole anticipano agli operai a tempo indeterminato le indennità di legge a carico degli Istituti previdenziali e assicurativi relativamente agli assegni per il nucleo familiare, alla malattia, all’infortunio e alla Cassa integrazione.
Norma transitoria
La presente disposizione, per l’Inail, produce effetti dal momento in cui lo stesso istituto renderà operativa la possibilità per i datori di lavoro di portare a conguaglio, con le denunce di competenza, gli importi anticipati, fermo restando che le Parti si incontreranno per valutare la situazione nel caso in cui la normativa oggi in essere sugli Enti previdenziali ed assistenziali venga modificata.