Art. 64
CASSA INTEGRAZIONE SALARI
Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazione salariale ad opera della Cassa istituita dalla Legge 8.8.1972, n. 457, nei casi previsti dalla legge stessa e successive.
Agli operai che beneficeranno del suddetto trattamento della cassa integrazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una integrazione alla indennità di legge, nella misura del 10% della somma dei salari giornalieri tabellari, nazionale ed integrativo, relativi alla qualifica di appartenenza, in vigore al primo febbraio dell’anno in corso.