Articoli CCNL

CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli (2016-2019)

Art. 63

INTEGRAZIONE MALATTIA ED INFORTUNIO

Malattia

La integrazione salariale, corrisposta dalla Cassa integrazione extra legem agli operai agricoli a tempo indeterminato in caso di malattia, dovrà assicurare a detti operai, tra indennità di legge  ed integrazione, un trattamento minimo nella misura dell’80% della somma dei salari giornalieri tabellari, nazionale ed integrativo, relativi alla qualifica di appartenenza, in vigore al 1° febbraio dell’anno in corso.

Il trattamento integrativo dovuto dalle Casse extra legem, sempre nel caso di infortunio sul lavoro a partire dal 15° giorno del periodo di inabilità riconosciuta all’INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra indennità di legge e la somma dei salari giornalieri tabellari, nazionale ed integrativo, relativi alla categoria di appartenenza, in vigore dal 1° febbraio dell’anno in corso.

Per gli operai a tempo determinato, resta confermato che la integrazione salariale da parte delle Casse extra legem medesime dovrà assicurare un trattamento minimo, tra indennità di legge (nazionale e regionale) ed integrazione, pari all’80% del salario medio convenzionale previsto dai decreti ministeriali.

 

Infortuni sul lavoro

La integrazione salariale corrisposta dalle Casse extra legem agli operai agricoli a tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni (art. 213 TU sugli infortuni approvato con Dpr 30.6.1985, n. 1124), dovrà assicurare un trattamento minimo tra indennità di legge ed integrazione nella misura dell’80% della somma dei salari giornalieri tabellari, nazionale ed integrativo, relativi alla qualifica di appartenenza, in vigore dal 1° febbraio dell’anno in corso.

Il trattamento integrativo dovuto dalle Casse extra legem, sempre nel caso di infortunio sul lavoro a partire dal 15° giorno del periodo di inabilità riconosciuta dall’INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra indennità di legge e la somma dei salari giornalieri tabellari, nazionale ed integrativo, relativi al livello di appartenenza, in vigore dal 1° febbraio dell’anno in corso.

Per gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro, le Casse extra legem dovranno assicurare a tali operai, tra indennità di legge ed integrazione, un trattamento minimo pari all’80% del salario convenzionale previsto dai decreti ministeriali.

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