Art. 58
LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO
Operai agricoli
Si considera:
- lavoro straordinario, quello definito all’art. 22 comma 2°;
- lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato, di cui all’art. 28;
- lavoro notturno, quello eseguito dalle ore ventidue alle sei del mattino successivo;
- lavoro supplementare quello svolto oltre l’orario normale individuale per i lavoratori a tempo parziale fino al raggiungimento dell’orario contrattuale ordinario di lavoro di cui al 1° comma dell’art. 22.
- lavoro a turni, qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane.
Ai sensi delle leggi vigenti, il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in caso di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e/o la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 230 ore. Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:
a) | lavoro straordinario | 25% |
b) | Lavoro festivo | 35% |
c) | lavoro notturno | 50% |
d) | lavoro straordinario festivo | 50% |
e) | lavoro festivo notturno | 65% |
f) | lavoro supplementare | 10% |
Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione (minimo contrattuale nazionale conglobato).
Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.
Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10%.
Per speciali lavori da eseguirsi di notte e per i quali i contratti integrativi abbiano stabilito un’adeguata particolare tariffa, non si farà luogo alle maggiorazioni per il lavoro notturno.
Operai florovivaisti
Si considera:
- lavoro straordinario, quello definito all’art. 22, comma 2°;
- lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato, di cui all’art. 28;
- lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo;
- lavoro supplementare, quello svolto oltre l’orario normale individuale per i lavoratori a tempo parziale fino al raggiungimento dell’orario contrattuale ordinario di lavoro di cui al 1° comma dell’art. 22.
- lavoro a turni, qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane.
Ai sensi delle leggi vigenti, il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 230 ore.
Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulle retribuzioni contrattuali sono le seguenti:
a) | lavoro straordinario | 25% |
b) | Lavoro festivo | 40% |
c) | lavoro notturno | 50% |
d) | lavoro straordinario festivo | 50% |
e) | lavoro festivo notturno | 65% |
f) | lavoro supplementare | 10% |
Quando il lavoro notturno cada in regolari turni periodici o riguardanti mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, mansioni che, per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte, si farà luogo ad una maggiorazione del 15%.
Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione (minimo contrattuale nazionale conglobato).
Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal 3° elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.
Impegno a verbale
Le parti si impegnano ad effettuare una ricognizione congiunta al fine di verificare le norme in materia di maggiorazione per lavoro a turni definite nell’ambito della contrattazione di secondo livello, in previsione del prossimo rinnovo del CCNL.