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CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli (2016-2019)

Art. 55

PERIODO DI PROVA

L’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova che non potrà essere superiore a:

  • 26 giorni lavorativi per gli operai di 3° e 4° livello;
  • 14 giorni lavorativi per gli operai di 5° e 6° livello;
  • 8 giorni lavorativi per gli operai di 7° livello.

L’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a 30 giorni è soggetto a un periodo di prova di 2 giorni lavorativi.

L’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a 50 giorni è soggetto a un periodo di prova di 8 giorni lavorativi relativamente al solo primo rapporto di lavoro per le medesime mansioni.

Durante il periodo di prova è reciproca la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento e senza preavviso, con diritto dell’operaio a percepire la retribuzione per il periodo di lavoro prestato.

Superato il periodo di prova l’assunzione diviene definitiva alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva e dal contratto individuale.

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