Art. 54
ASSUNZIONE
L’assunzione degli operai deve avvenire secondo le norme di legge vigenti. L’assunzione degli operai a tempo determinato, deve avvenire per fase/i lavorativa/e o in base alle norme vigenti.
La individuazione delle fasi lavorative più rilevanti è demandata ai contratti di 2° livello.
Per le fasi lavorative individuate in detti contratti l’assunzione degli operai a tempo determinato viene effettuata con garanzia di occupazione per tutta la durata della stessa “fase lavorativa”.
I contratti di 2° livello individueranno le eccezioni alla garanzia di occupazione dell’operaio assunto per fase lavorativa.
Tra il datore di lavoro e l’operaio a tempo indeterminato dovrà essere redatto, firmato e scambiato, all’atto dell’assunzione o del passaggio a tempo indeterminato, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge.
In tale contratto individuale dovranno essere precisati la data di inizio del rapporto, la qualifica, le mansioni, il periodo di prova ed il trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva.
Le parti, ove lo ritengano opportuno, possono farsi assistere nella stipula del contratto individuale, da rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sindacali.