Art. 53
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
All’impiegato, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29.5.1982, n. 297.
L’anzidetta disciplina si applica a partire dal 1.6.1982, data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui norme in materia di trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate.
Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982 si applicano le disposizioni previste in merito all’indennità di anzianità dagli articoli 31, 32 e 33 del CCNL per gli impiegati agricoli del 26.1.1982.
Alla corresponsione del trattamento di fine rapporto provvede l’ENPAIA con le modalità ed i limiti stabiliti dal “Regolamento del Fondo per il trattamento di fine rapporto”.
Indennità in caso di morte
In caso di morte dell’impiegato, le indennità ed il trattamento dovuto per la risoluzione del rapporto di lavoro, compresa l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’art. 2118 cc, devono essere corrisposte, a norma dell’art. 2122 cc, al coniuge, ai figli e, se viventi a carico dell’impiegato, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.