Art. 52
PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER IL PART-TIME
Gli impiegati con rapporto di lavoro a tempo parziale debbono essere iscritti all’ENPAIA ed all’INPS a cura dei datori di lavoro dai quali dipendono.
Ai sensi dell’art. 9 del Dlgs 61/2000, la retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti è pari ad un sesto del minimo giornaliero di cui all’art. 7 del Dl 12.9.1983 n. 463, convertito, con modificazioni, nella Legge 11.11.1983, n. 638.
Per gli assegni familiari valgono le disposizioni di cui all’art. 9, comma secondo del D. Lgs 61/2000.
La retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è uguale alla retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale e dai contratti integrativi per il corrispondente livello impiegatizio del rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali deve essere effettuato nei modi e termini di legge.