Art. 51
PREVIDENZA ED ASSISTENZA
a) ENPAIA
I datori di lavoro di cui all’art. 1 del presente contratto sono tenuti, ai sensi della Legge 29.11.1962, n. 1655, ad iscrivere gli impiegati dipendenti all’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli Impiegati dell’Agricoltura (ENPAIA), con le modalità previste dall’ente e per le seguenti forme di assicurazione e di previdenza:
- assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra professionali;
- fondo di previdenza:
a) rischio morte;
b) quota a risparmio;
- fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto.
b) INPS
I datori di lavoro – in base alla legislazione vigente – debbono altresì procedere all’iscrizione all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) – sede provinciale – degli impiegati dipendenti per le forme di assicurazione o di previdenza sociale obbligatorie.