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CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli (2016-2019)

Art. 51

PREVIDENZA ED ASSISTENZA

a) ENPAIA

I datori di lavoro di cui all’art. 1 del presente contratto sono tenuti, ai sensi della Legge 29.11.1962, n. 1655, ad iscrivere gli impiegati dipendenti all’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli Impiegati dell’Agricoltura (ENPAIA), con le modalità previste dall’ente e per le seguenti forme di assicurazione e di previdenza:

  • assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra professionali;
  • fondo di previdenza:

a) rischio morte;
b) quota a risparmio;

  • fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto.

b) INPS

I datori di lavoro – in base alla legislazione vigente – debbono altresì procedere all’iscrizione all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) – sede provinciale – degli impiegati dipendenti per le forme di assicurazione o di previdenza sociale obbligatorie.

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