Art. 50
MALATTIA ED INFORTUNIO
Nei casi di infortunio non sul lavoro o di malattia l’impiegato ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi, anche per più eventi, nell’arco degli ultimi 18 mesi. Qualora trattasi di infortunio occorso in occasione di lavoro o di malattia professionale riconosciuta, il diritto alla conservazione del posto si protrae fino a 24 mesi nell’arco di 36 mesi.
Trascorso il periodo di cui sopra, il datore di lavoro ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto. In tal caso l’impiegato ha diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva del periodo di preavviso, salvi restando tutti gli altri diritti acquisiti dagli impiegati in dipendenza del presente contratto.
Tenuto conto delle esigenze di produzione e della conseguente necessità del continuo funzionamento dell’attività aziendale, qualora all’impiegato sia derivata dall’infortunio una invalidità totale permanente al lavoro, allo stesso sarà conservato il posto.
In tal caso il diritto del datore di lavoro di sostituire l’impiegato infortunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato di invalidità permanente.
L’impiegato avrà però diritto al trattamento economico, nonché all’alloggio, per i periodi previsti dal presente articolo in relazione alla sua anzianità, nonché alla liquidazione della indennità sostitutiva del periodo di preavviso ed al trattamento di fine rapporto, nella misura prevista rispettivamente dagli articoli 39 e 53.
L’assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata al datore di lavoro entro 3 giorni; in mancanza di tale comunicazione, salvo giustificato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata.
In ogni caso, l’impiegato è tenuto a produrre il certificato medico.
a) Malattia
L’impiegato in stato di malattia avrà diritto al seguente trattamento economico:
Anni di anzianità presso l’azienda | Corresponsione dello stipendio mensile fino a mesi | Corresponsione di
mezzo stipendio mensile fino a mesi |
|
a) | inferiore a 5 anni | 3 | 3 |
b) | da 5 a 10 anni | 5 | 5 |
c) | oltre i 10 anni | 6 | 6 |
Agli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente, i periodi di sospensione per malattia si sommano quando si verificano nell’arco di tempo di 12 mesi; mentre non si calcolano nella sommatoria i periodi di assenza per malattia verificatisi anteriormente ai 12 mesi considerati.
b) Infortunio
L’impiegato in stato di infortunio avrà diritto al seguente trattamento economico:
Anni di anzianità presso l’azienda | Corresponsione dello stipendio mensile fino a mesi | Corresponsione di
mezzo stipendio mensile fino a mesi |
|
a) | inferiore a 5 anni | 3 | 3 |
b) | da 5 a 10 anni | 5 | 5 |
c) | oltre i 10 anni | 6 | 6 |
Agli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente, i periodi di sospensione per infortunio si sommano quando si verificano nell’arco di tempo di 12 mesi, mentre non si calcolano nella sommatoria i periodi di assenza per infortunio verificatisi anteriormente ai 12 mesi considerati.
A seguito di quanto stabilito dal regolamento ENPAIA delle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni, a decorrere dal 1° gennaio 1985, il trattamento economico spettante all’impiegato in stato di infortunio previsto dal precedente punto B), è sostituito dal seguente:
- dal primo al terzo giorno di assenza, l’onere dell’indennità giornaliera è interamente a carico del datore di lavoro;
- dal quarto al novantesimo giorno di assenza, l’indennità giornaliera è per l’80% a carico del Fondo ENPAIA e per il restante 20% a carico del datore di lavoro;
- dal novantunesimo giorno di assenza sino alla data di cessazione del diritto alla conservazione del posto, l’indennità è interamente a carico del fondo ENPAIA.
In base all’articolo 8 del regolamento infortuni ENPAIA, la misura dell’indennità giornaliera si determina in ragione di un 26esimo della retribuzione del mese in cui si è verificato l’evento, con l’esclusione degli eventuali emolumenti corrisposti a titolo di straordinario e l’aggiunta dei ratei delle mensilità aggiuntive, nonché di ogni aumento automatico derivante dall’applicazione della contrattazione collettiva. Le indennità di cui sopra sono riferite alla retribuzione netta spettante all’impiegato.
Nelle ipotesi di cui ai punti 2 e 3, il trattamento economico spettante all’impiegato per la parte dovuta dal Fondo ENPAIA è anticipato dal datore di lavoro.
L’impiegato non appena ottenuta l’indennità dal Fondo ENPAIA, è obbligato a restituire tempestivamente al datore di lavoro l’importo da questi anticipato.