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CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli (2016-2019)

Art. 48

RETRIBUZIONE

A decorrere dal 1.7.1998 i seguenti elementi della retribuzione, previsti dal CCNL 2.3.1995:

  • minimo nazionale di stipendio base mensile;
  • indennità di contingenza come da Legge 26.2.1986, n. 38 e leggi o accordi successivi;
  • D.R. di cui all’accordo interconfederale 31.7.1992;

decadono e sono sostituiti dal nuovo elemento retributivo denominato “minimo contrattuale conglobato” rispettivamente mensile o giornaliero o orario.

Le entità di tale minimo contrattuale conglobato sono indicate nell’allegata tabella (All. n.1).

La retribuzione degli impiegati agricoli è pertanto così composta:

  • minimo nazionale contrattuale conglobato;
  • minimo di stipendio integrativo;
  • aumenti periodici di anzianità.

Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali la quota di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 169. L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio di cui al 3° comma dovrà essere effettuato attraverso l’indicazione dei minimi distinti per livello, in misura comprensiva di entrambe le voci (minimi nazionali contrattuali conglobati e minimi di stipendio integrativi).

Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio, le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, ecc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al 3° comma del presente articolo.

I minimi nazionali contrattuali conglobati sono quelli di cui alla tabella “Area impiegati e quadri” con le decorrenze in essa indicate.

 

Norma transitoria

Le parti si danno atto che il conglobamento dell’importo economico relativo al titolo di studio è avvenuto in sede di contrattazione integrativa del precedente CCNL con le seguenti modalità:

  • 1° e 2° livello: conglobamento dell’importo economico relativo alla laurea;
  • 3° e 4° livello: conglobamento dell’importo economico relativo al diploma di scuola media superiore;
  • 6° e 7° livello: conglobamento dell’importo economico relativo al diploma di scuola media inferiore.

Gli impiegati agricoli del 3°, 4°, 6° e 7° livello con titolo di studio superiore a quello il cui importo economico è stato conglobato, hanno mantenuto la differenza come assegno ad personam non riassorbibile.

Il valore dell’importo economico per i vari titoli di studio in cifra fissa è quello determinato dai contratti integrativi stipulati con le imprese private a partire dal 31.12.1984. L’indicazione dei livelli si riferisce al sistema di classificazione in vigore al momento del conglobamento.

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