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CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli (2016-2019)

Art. 47

ASPETTATIVA

Nelle aziende con oltre 5 impiegati può essere concessa all’impiegato, non in periodo di prova, che ne faccia motivata richiesta e sempre che ciò non porti nocumento al normale andamento del servizio, un periodo di aspettativa da un minimo di trenta giorni ad un massimo di 6 mesi.

Durante tale periodo non è dovuta retribuzione né decorre l’anzianità agli effetti dell’art. 49 del presente contratto.

Nello stesso momento, nell’ambito della stessa azienda, può beneficiare dell’aspettativa un solo impiegato.

Il datore di lavoro darà comunicazione scritta all’impiegato sia in caso di accoglimento che di rigetto della richiesta.

Nell’arco di un quinquennio non può essere richiesto dallo stesso impiegato un periodo di aspettativa che complessivamente superi i sei mesi.

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