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CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli (2016-2019)

Art. 45

QUADRI

In esplicita applicazione contrattuale della Legge 190 del 13.5.1985 (riconoscimento dei quadri) le parti concordano di individuare l’area dei quadri aziendali e di definire adeguati strumenti normativi.

Declaratoria

Sono individuati quadri aziendali quei lavoratori che, senza rivestire i poteri o svolgere le funzioni tipiche dei dirigenti, svolgono ruoli di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e del perseguimento degli obiettivi dell’impresa, con autonomia nella gestione delle risorse, gestendo o coordinando significative unità organizzative (uomini e/o mezzi, e/o servizi), oppure esplicando funzioni specialistiche di particolare rilievo e valenza, funzioni con responsabilità di rappresentanza, progettualità e ricerca.

I quadri aziendali sono caratterizzati da notevole capacità di assunzione di responsabilità, autonomia, capacità innovative ed attitudine a lavorare per obiettivi globali ed integrati.

Le parti concordano che i profili sopra riportati vadano individuati di norma nell’ambito del 1° e 2° livello impiegati di cui al precedente art. 19, fermo restando tuttavia, in particolare per il 2° livello, la non automaticità fra l’appartenenza al livello e l’attribuzione della qualifica di quadro. Si concorda di definire un sistema retributivo per i quadri che abbia natura flessibile e che sia riferito ai seguenti criteri:

1) Criterio oggettivo (ruolo):

  • complessità e difficoltà del contesto in cui il quadro deve operare;
  • competenze specialistiche e gestionali richieste dal ruolo;
  • ampiezza dell’autonomia e delle deleghe di potere ricevute;
  • grado di influenza sui risultati aziendali anche di tipo economico.

2) Criterio soggettivo (prestazione):

  • competenze tecnico-professionali ed attitudine all’aggiornamento;
  • capacità gestionali in riferimento alla programmazione ed al controllo;
  • capacità di sovraintendenza e coordinamento delle risorse affidategli;
  • capacità di promuovere e gestire l’innovazione;
  • rapporto tra obiettivi e risultati conseguiti.

In sede aziendale, tramite confronto tra le parti, verranno esaminate le diverse posizioni di lavoro al fine di individuare l’esistenza dei requisiti necessari per l’attribuzione della qualifica di quadro.

Indennità di funzione

Viene istituita per i quadri una indennità di professionalità articolata sui livelli in cui è stata definita la figura professionale del quadro e in relazione agli specifici contenuti professionali e sulla scorta di una valutazione operante tramite i criteri suesposti.

Tale indennità, legata allo svolgimento delle funzioni di quadro, a partire dal 1° maggio 1991 sarà pari ad un minimo di Euro 77,50(L. 150.000) mensili per i quadri di 1° livello e ad un minimo di Euro 51,65(L. 100.000) per i quadri di 2° livello.

A decorrere dal 1° luglio 2002 i predetti minimi sono elevati rispettivamente a Euro 155,00 mensili e ad Euro 103,00 mensili.

A decorrere dal 1 gennaio 2011 l’importo minimo dell’indennità di funzione è elevato a Euro 180,00 mensili per i quadri inquadrati al 1° livello e a Euro 125,00 mensili per i quadri di 2° livello.

Le medesime indennità potranno essere incrementate in sede di contrattazione integrativa aziendale.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore precedentemente in vigore.

Si concorda inoltre che dette indennità saranno corrisposte per tutte le mensilità previste contrattualmente e saranno conteggiate ai fini del TFR.

 

Responsabilità civile e penale legata alla prestazione

L’azienda è tenuta a tutelare, anche tramite apposita polizza, il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Sono fatti salvi i diritti per l’attestazione normativa di brevetti e/o pubblicazioni.

Al quadro viene riconosciuta la copertura delle spese di assistenza legale in procedimenti civili e penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.

 

Nota a verbale

Le parti convengono sul possibile riassorbimento di indennità individuali erogate allo stesso titolo di indennità di funzione al 30.4.1991 nel limite massimo di Euro 25,82 per il 1° livello e di Euro 15,49 per il 2° livello.

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