Art. 44
PERIODO DI PROVA
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto; in mancanza di questo l’impiegato si intende assunto senza prova alle condizioni stabilite dal presente contratto e dai contratti integrativi per il livello cui l’impiegato stesso appartiene in base alle mansioni che è chiamato a svolgere.
Il periodo di prova è fissato in mesi 4 per gli impiegati di 1°, 2° e 3° livello e in mesi 2 per gli impiegati di 4°, 6° e 7° livello.
L’impiegato acquista il diritto all’assistenza ed alla previdenza a decorrere dalla data di inizio del servizio anche se sottoposto a periodo di prova.
I relativi contributi sono dovuti pertanto anche per il periodo di prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l’obbligo di preavviso; in tal caso l’impiegato deve, entro 30 giorni, rilasciare l’abitazione eventualmente fornitagli.
Superato il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva senza necessità di conferma ed il servizio prestato deve computarsi agli effetti dell’anzianità dell’impiegato.
In caso di recesso nel corso del periodo di prova o al termine di esso, l’impiegato ha diritto allo stipendio per l’intero mese nel quale è avvenuto il recesso, nonché ai dodicesimi relativi alle ferie, alle mensilità aggiuntive ed al trattamento di fine rapporto di cui rispettivamente agli artt. 29, 34 e 53 del presente contratto.
Qualora il recesso venga intimato dal datore di lavoro, l’impiegato ha diritto per sé e per i propri familiari al rimborso delle spese di viaggio necessarie a tornare al luogo di provenienza, nonché al rimborso delle spese di trasporto di mobilio, sempre che il trasferimento in azienda della famiglia sia stato concordato con il datore di lavoro.