Art. 37
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato può avvenire con il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, con le dimissioni per giusta causa o ragioni personali, secondo le disposizioni delle leggi 604 del 15.7.1966 e 300 del 20.5.1970 che vengono estese ed applicate in tutte le aziende a prescindere dal numero dei dipendenti occupati in conformità alla Legge 11.5.1990 n. 108.
Rappresentano giustificati motivi di licenziamento ai sensi dell’art. 3 della Legge 15.7.1966 n. 604 i seguenti fatti:
- maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia salvo che il lavoratore non si sia avvalso della facoltà di cui alla Legge n. 54/1982;
- cessazione dell’attività aziendale e cessazione dell’attività per fine contratto di locazione;
- sostanziale riduzione della superficie e/o attività aziendale che impedisca alla residua azienda e/o attività il mantenimento del precedente personale con rapporto a tempo indeterminato.
Per i lavoratori a tempo determinato rientranti nel cosiddetto organico aziendale si applicano le norme sui diritti e doveri contrattuali stabiliti nel presente articolo calate nel particolare rapporto.
Esse debbono pertanto intendersi come motivi di risoluzione del rapporto di lavoro anticipata rispetto alla data di normale conclusione della fase lavorativa.
A tali giustificati motivi si aggiungono i seguenti:
- modificazione del piano di attività a fronte di processi di ristrutturazione o conversione aziendale;
- riduzione dell’attività a seguito di eccezionali e/o particolari avversità atmosferiche;
- modificazioni dell’ordinamento colturale sul quale era basata la costituzione dell’organico di operai a tempo determinato;
- modificazione dell’assegnazione di lavorazione di prodotti soggetti a contingentamento.
Nelle predette fattispecie il rapporto si risolve a semplice comunicazione aziendale e senza che dalle stesse derivi alcuna indennità sostitutiva per le giornate non effettuate.
A richiesta una verifica di tale evento potrà essere attuata tempestivamente a livello territoriale o aziendale.
Nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga in assenza di una delle causali richiamate nel presente articolo, all’operaio a tempo determinato incluso negli organici degli OTD compete una indennità pari alla retribuzione di sei giornate di lavoro.
Gli eventuali licenziamenti di lavoratori a tempo indeterminato nei casi e con le procedure previste dalle tre citate leggi saranno comunicati e discussi preventivamente anche con le rappresentanze sindacali, prima della fase esecutiva.
In ogni caso le aziende sono tenute a ricercare le fonti di occupazione alternativa anche attraverso meccanismi di mobilità da ricercarsi con le OO.SS.
Possono rappresentare motivi di giusta causa di dimissioni senza preavviso i seguenti fatti:
- violenza e vie di fatto;
- riduzione arbitraria della retribuzione, mancata corresponsione della stessa per oltre tre mesi;
- modifica unilaterale di eventuali condizioni e trattamenti individuali pattuiti.