Art. 35
CESSIONE, TRASFORMAZIONE E SUCCESSIONE DI AZIENDA
Fermo restando quanto previsto dall’art. 2112 cc, la cessione, la successione e la trasformazione in qualsiasi modo dell’azienda cooperativa non risolve di diritto il rapporto di lavoro.
In tal caso il personale mantiene nei confronti della nuova cooperativa i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL e dalla contrattazione di II° livello.
Eventuali liquidazioni che dovessero avvenire saranno considerate quali acconti della liquidazione finale.
In caso di fallimento e successiva cessazione dell’attività da parte dell’azienda e di licenziamento del lavoratore, questi conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso e al TFR, nonché alle spettanze e agli emolumenti previsti dal presente CCNL e dalla contrattazione di 2° livello.