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CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli (2016-2019)

Art. 35

CESSIONE, TRASFORMAZIONE E SUCCESSIONE DI AZIENDA

Fermo restando quanto previsto dall’art. 2112 cc, la cessione, la successione e la trasformazione in qualsiasi modo dell’azienda cooperativa non risolve di diritto il rapporto di lavoro.

In tal caso il personale mantiene nei confronti della nuova cooperativa i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL e dalla contrattazione di II° livello.

Eventuali liquidazioni che dovessero avvenire saranno considerate quali acconti della liquidazione finale.

In caso di fallimento e successiva cessazione dell’attività da parte dell’azienda e di licenziamento del lavoratore, questi conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso e al TFR, nonché alle spettanze e agli emolumenti previsti dal presente CCNL e dalla contrattazione di 2° livello.

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