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CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli (2016-2019)

Art. 30

CONGEDO MATRIMONIALE, PERMESSI STRAORDINARI E MATERNITA’ OBBLIGATORIA

Il lavoratore con qualifica di impiegato o di operaio a tempo indeterminato che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso straordinario di 15 giorni con retribuzione normale.

Nel caso di OTD il permesso straordinario di cui al primo comma sarà di:

  • 15 gg. per lavoratori con contratto per più di 150 giornate lavorative;
  • 10 gg. per lavoratori con contratto da 101 a 150 giornate lavorative;
  • 5 gg. per lavoratori con contratto da 51 a 100 giornate lavorative.

Il congedo straordinario deve essere goduto, salvo diverso accordo tra cooperativa e lavoratore, entro 30 giorni dalla data del matrimonio previa consegna del relativo certificato.

Il lavoratore dovrà presentare la richiesta con anticipo di almeno 15 giorni dall’inizio del congedo.

L’impiegato ha, altresì, diritto a permessi retribuiti fino a 5 giorni nell’anno e, nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’anno, nonché nel caso di contratto a termine, agli impiegati spettano tanti dodicesimi dei permessi per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. Inoltre tali permessi non sono usufruibili cumulativamente a periodi di ferie, salvo comprovati casi eccezionali e comunque esaurito il periodo di ferie maturato.

Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 4 della Legge 53/2000, si precisa che spetta al lavoratore in costanza di rapporto sia a tempo determinato che indeterminato il permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di grave e documentata infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente. In quest’ultimo caso la convivenza deve risultare da certificazione anagrafica.

Durante tali permessi il lavoratore è considerato ad ogni effetto in servizio.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, ad integrazione del citato articolo 4 e qualora si tratti del secondo evento luttuoso nell’anno, spetta al lavoratore un giorno di permesso retribuito in caso di decesso del coniuge, di un parente entro il 2° grado o del convivente (a condizione che la convivenza risulti da certificazione anagrafica).

Il lavoratore, sia a tempo determinato che indeterminato, ha inoltre diritto a un giorno di permesso retribuito in caso di decesso di affine di primo grado.

I congedi o i permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie per gli impiegati e gli operai a tempo indeterminato.

Fermo restando l’applicazione di tutte le norme di cui all’articolo 47 del Dlgs 151/2001, il congedo non retribuito per malattia del figlio di cui al comma 2 del citato articolo è elevato da 5 a 8 giorni lavorativi all’anno.

Per la concessione delle aspettative non retribuitesi fa riferimento alla normativa vigente (Articolo 4, Legge 8-3-2000 n. 53 – riferimento normativo allegato n. 4 e DM 21-7-2000 – riferimento normativo allegato n. 4bis).

In occasione della nascita, dell’adozione internazionale o dell’affidamento preadottivo di un minore è riconosciuto al padre un giorno di permesso retribuito.

Entro 7 giorni dal superamento dei limiti di conservazione del posto di lavoro per malattia, il lavoratore a tempo indeterminato ha diritto di richiedere in forma scritta un periodo di aspettativa per un periodo massimo di 6 mesi, durante il quale non gli spetterà la retribuzione e non decorrerà l’anzianità ad alcun fine di legge e di contratto.

Per usufruire di tale aspettativa il lavoratore dovrà consegnare i certificati medici attestanti il perdurare della malattia.

A fronte del protrarsi dell’assenza a causa di una patologia grave e continuativa che comporti terapie salva vita, periodicamente documentata da specialisti del servizio sanitario nazionale, nonché in caso di sclerosi multipla o progressiva, il lavoratore potrà fruire previa richiesta scritta di un ulteriore periodo di aspettativa fino a guarigione clinica e, comunque, di durata non superiore a 6 mesi.

A decorrere dall’1.1.2017, in caso di congedo obbligatorio per maternità iniziato da tale data l’impresa integrerà la prestazione erogata dall’INPS ai sensi degli art. 16 e 22 del Dlgs 151/2001, per un massimo di 5 mesi, in modo da raggiungere il 100% dell’ultima retribuzione ordinaria netta percepita dalla lavoratrice stessa in costanza di rapporto di lavoro. Ferma restando la decorrenza di cui sopra, per le lavoratrici OTD l’integrazione sarà corrisposta a seguito della presentazione da parte della lavoratrice del cedolino INPS attestante l’avvenuta liquidazione dell’indennità di maternità.

L’integrazione a carico della cooperativa sarà ridotta dell’eventuale importo riconosciuto per analoga prestazione dalla cassa extra legem.

 

Nota a verbale

I permessi aggiuntivi di cui al presente articolo saranno riassorbiti in tutto o in parte in caso di estensione di tali benefici in forza di provvedimenti di legge.

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