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CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli (2016-2019)

Art. 26

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

La somministrazione di lavoro è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti.

I lavoratori somministrati occupati contemporaneamente nell’impresa utilizzatrice non possono superare il 15% dei lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa stessa o giornate equivalenti (divisore 270) occupati presso la stessa su base annua. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a due resta la possibilità di occupare contemporaneamente un massimo di due lavoratori temporanei.

Del ricorso al lavoro temporaneo deve essere data preventiva comunicazione alle RSU/RSA o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL, indicando il numero dei contratti, le qualifiche e le motivazioni.

L’effettivo andamento del ricorso a tale strumento è sottoposto a verifica annuale tra le parti  previa raccolta dei dati a livello territoriale.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni di legge.

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