Art. 23
LAVORO A TEMPO PARZIALE
L’instaurazione del rapporto a tempo parziale per impiegati ed operai deve avvenire con atto scritto contenente l’articolazione dell’orario di lavoro e le mansioni.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, potrà avvenire soltanto per accordo tra le parti interessate.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno il lavoratore a tempo parziale ha diritto di precedenza, a parità di mansioni.
Gli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL sono rapportati alla prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella a tempo pieno.
In caso di lavoro a tempo parziale in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro (ex tempo parziale orizzontale) i giorni di ferie saranno calcolati secondo i criteri stabiliti all’art. 29 del presente CCNL.
E’ consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da eccezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno solare, la misura del 25% rispetto all’orario o ai periodi di lavoro concordati.
Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL.
Il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 22, 46 e 58 del presente CCNL.
E’ possibile l’introduzione nel contratto a tempo parziale di clausole elastiche definite con apposito patto scritto tra le parti; il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Per la regolamentazione delle stesse si fa riferimento alla vigente legislazione che si ritiene integralmente richiamata.
In caso di modifiche che comportano un aumento della prestazione sarà applicata la maggiorazione di cui all’articolo 6 comma 6 del dlgs 81/2015.
I rapporti di lavoro part-time non possono superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato o giornate equivalenti (divisore 270) e comunque con un minimo di 2. I limiti predetti potranno essere elevati dalla contrattazione di 2° livello.