Art. 18
MENSE
In ordine all’istituzione di mense aziendali o interaziendali, tenuto conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, le cooperative e le organizzazioni sindacali verificheranno a livello territoriale e/o aziendale le possibilità, modalità, e condizioni di istituzione del servizio mensa ovviamente nelle realtà produttive e territoriali che lo giustifichino.
In tale ipotesi le aziende cooperative concorreranno al pagamento del pasto nella misura da concordare nella contrattazione di 2° livello.